(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Le quote di partecipazione sono rappresentate  da  certificati
nominativi. 
    2. La cessione delle quote deve risultare da girata,  autenticata
da notaio, attergata al certificato originale, il quale  deve  essere
presentato all'Amministrazione centrale della Banca  che  provvedera'
al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario  e,  ove
il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato  intestato  al
cedente. 
    3. Il cessionario potra' fare valere i  diritti  di  partecipante
solo dal momento dell'annotazione del trasferimento nel registro  dei
partecipanti tenuto presso l'Amministrazione centrale della Banca.