Art. 4. 1. Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi. 2. La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvedera' al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. 3. Il cessionario potra' fare valere i diritti di partecipante solo dal momento dell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti tenuto presso l'Amministrazione centrale della Banca.