(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
    1. Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal
Consiglio superiore. 
    2. I rischi derivanti dalla  complessiva  attivita'  della  Banca
sono presidiati da un apposito fondo da alimentare in relazione  alla
rischiosita' generale.