Art. 20 
 
 
        Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  una  piu'   efficace   partecipazione
dell'Italia alla formazione del  diritto  dell'Unione  europea  e  la
puntuale  attuazione  dello  stesso  nell'ordinamento   interno,   le
amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente  e  senza  prevedere   l'istituzione   di   nuove   strutture
organizzative,  uno  o  piu'  nuclei  di   valutazione   degli   atti
dell'Unione europea. 
  2. I nuclei di cui al comma 1  sono  composti  da  personale  delle
diverse articolazioni delle  singole  amministrazioni  e  operano  in
collegamento  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento per le politiche europee e, ove  necessario,  con  altre
amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle  attivita'  di
rilevanza europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi
contributi alle informazioni e alle  relazioni  da  trasmettere  alle
Camere o ad altri soggetti  istituzionali  ai  sensi  della  presente
legge. 
  3. I responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1  assistono  i
rappresentanti delle rispettive amministrazioni  presso  il  Comitato
tecnico di valutazione, salvo che non  siano  essi  stessi  designati
quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in  seno  a  detto
Comitato.