Art. 16 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per le incandidabilita' di cui ai Capi I e II, e per  quelle  di
cui  ai  Capi  III  e  IV  non  gia'  rinvenibili  nella   disciplina
previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15  si  applica
alle sentenze previste dall'articolo  444  del  codice  di  procedura
penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico. 
  2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente  a
quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilita' in  fase  di
ammissione delle candidature, per la  mancata  proclamazione,  per  i
ricorsi  e  per  il  procedimento  di  dichiarazione   in   caso   di
incandidabilita'    sopravvenuta,    si    applicano    anche    alle
incandidabilita', non  derivanti  da  sentenza  penale  di  condanna,
disciplinate dagli articoli 143,  comma  11,  e  248,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, si veda la nota all'art. 15. 
              - Si riporta il testo del comma 11 dell'art.  143,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  "Testo
          unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O.: 
              «11. Fatta salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali  e
          circoscrizionali, che si svolgono  nella  regione  nel  cui
          territorio si trova l'ente interessato dallo  scioglimento,
          limitatamente al primo  turno  elettorale  successivo  allo
          scioglimento stesso, qualora la loro  incandidabilita'  sia
          dichiarata con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della
          dichiarazione d'incandidabilita' il  Ministro  dell'interno
          invia senza ritardo la proposta di scioglimento di  cui  al
          comma 4 al tribunale competente per territorio, che  valuta
          la sussistenza  degli  elementi  di  cui  al  comma  1  con
          riferimento agli  amministratori  indicati  nella  proposta
          stessa. Si applicano, in quanto compatibili,  le  procedure
          di cui al libro IV, titolo  II,  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile.». 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  248  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  "Testo
          unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O.: 
              «5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori  che
          la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in  primo  grado,
          responsabili di aver contribuito  con  condotte,  dolose  o
          gravemente  colpose,  sia  omissive  che   commissive,   al
          verificarsi   del   dissesto   finanziario,   non   possono
          ricoprire, per un  periodo  di  dieci  anni,  incarichi  di
          assessore, di revisore  dei  conti  di  enti  locali  e  di
          rappresentante  di   enti   locali   presso   altri   enti,
          istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e  i
          presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi  del
          periodo precedente, inoltre, non sono candidabili,  per  un
          periodo  di  dieci  anni,  alle  cariche  di  sindaco,   di
          presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
          nonche' di  membro  dei  consigli  comunali,  dei  consigli
          provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali,  del
          Parlamento e del Parlamento europeo. Non  possono  altresi'
          ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni  la  carica
          di assessore comunale, provinciale o regionale  ne'  alcuna
          carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.  Ai
          medesimi  soggetti,  ove  riconosciuti   responsabili,   le
          sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei  conti
          irrogano una sanzione  pecuniaria  pari  ad  un  minimo  di
          cinque e fino ad un massimo di venti volte la  retribuzione
          mensile  lorda  dovuta  al  momento  di  commissione  della
          violazione.».