Art. 2 
 
Principi  e  criteri  direttivi   per   la   revisione   dell'assetto
  strutturale e organizzativo del Ministero della difesa 
 
  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
a),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) previsione  che  il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,
nell'ambito delle attribuzioni di cui  agli  articoli  25  e  26  del
codice   dell'ordinamento   militare,   emana   direttive   ai   fini
dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di
Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
i  compiti   militari,   previste   dall'articolo   33   del   codice
dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del
Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti,
previste dall'articolo 41 del medesimo codice; 
    b)  razionalizzazione  delle  strutture  operative,   logistiche,
formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni  e
accorpamenti, con ubicazione nel minor numero  possibile  di  sedimi,
ottimizzando  le  relative  funzioni,  in  modo  da  conseguire   una
contrazione strutturale complessiva non inferiore al  30  per  cento,
entro  sei  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso  i  seguenti
interventi di riorganizzazione e razionalizzazione: 
      1) dell'assetto organizzativo dell'area  tecnico-operativa  del
Ministero  della  difesa,  in  senso   riduttivo,   con   particolare
riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle  Forze
armate,  perseguendo  una  maggiore  integrazione  interforze  e  una
marcata standardizzazione organizzativa,  nella  prospettiva  di  una
politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare; 
      2) dell'assetto organizzativo del Ministero  della  difesa,  di
cui agli articoli 15  e  16  del  codice  dell'ordinamento  militare,
eventualmente prevedendo  una  diversa  ripartizione  di  funzioni  e
compiti tra le aree  tecnico-operativa  e  tecnico-amministrativa,  e
apportando  le  conseguenti  modificazioni  all'organizzazione  degli
uffici del Ministero della difesa, con  regolamento  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
400; 
      3) dei compiti e  della  struttura  del  Comando  operativo  di
vertice interforze (COI), definendo le forme di  collegamento  con  i
comandi operativi di componente; 
      4) della  struttura  logistica  di  sostegno,  ridefinendone  i
compiti e le procedure, e individuando settori  e  aree  dedicati  al
sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione
di strutture interforze, organizzative o di coordinamento; 
      5)  della  struttura  organizzativa  del   Servizio   sanitario
militare, secondo criteri interforze e di  specializzazione,  con  la
previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria
per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario
nazionale, anche prevedendo la facolta' di  esercizio  dell'attivita'
libero-professionale  intra-muraria,  sulla   base   di   convenzioni
stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero  della  salute,
il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni  interessate,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 
      6)   del   settore   infrastrutturale   delle   Forze   armate,
ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure; 
      7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione  e  la
permuta degli immobili militari, nonche'  per  la  realizzazione  del
programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso  la
loro   semplificazione   e   accelerazione,   ferme    restando    le
finalizzazioni dei  relativi  proventi  previste  dalla  legislazione
vigente in materia; 
      8) delle strutture per  la  formazione  e  l'addestramento  del
personale militare delle Forze armate e del  personale  civile  della
Difesa,  realizzando  anche  sinergie  interforze   delle   capacita'
didattiche nei settori formativi comuni,  ovvero  verificando  ambiti
formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione  delle
risorse, alle responsabilita' di una singola componente; 
      9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso  la
soppressione o l'accorpamento  di  strutture  e  la  riorganizzazione
delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze; 
    c) disciplina anche negoziale delle modalita' di  erogazione  dei
servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore  di  altri
soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del  Ministero
della difesa delle connesse risorse finanziarie; 
    d)  razionalizzazione  del  funzionamento  degli  arsenali,   dei
principali poli di mantenimento  nonche'  degli  stabilimenti  e  dei
centri di manutenzione della difesa,  privilegiando  l'esecuzione  di
lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi
di spesa; 
    e) previsione  di  criteri  per  la  verifica  dei  programmi  di
ammodernamento  e  rinnovamento  dei  sistemi  d'arma  basata   sulla
rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con  l'attuale
processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessita'
di favorire,  fatte  salve  le  prioritarie  esigenze  operative,  il
processo di definizione della politica europea di sicurezza e  difesa
comune. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo degli articoli 10, comma 3, 15, 16, 25,  26,
          33 e 41 del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66
          (Codice   dell'ordinamento   militare),   pubblicato    nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8
          maggio 2010, e' il seguente: 
              «Art. 10. - (Omissis). 3.  Il  Ministro  della  difesa,
          altresi', puo'  sopprimere  o  riorganizzare,  con  proprio
          decreto, emanato su proposta del  Capo  di  stato  maggiore
          della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo  di
          ristrutturazione delle  Forze  armate,  fermo  restando  il
          disposto dell'art. 177.»; 
              «Art. 15 (Attribuzioni del Ministero della  difesa).  -
          1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni  e
          i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di  difesa  e
          sicurezza  militare  dello  Stato,  politica   militare   e
          partecipazione  a   missioni   a   supporto   della   pace,
          partecipazione  a  organismi  internazionali  di   settore,
          pianificazione generale e operativa delle  Forze  armate  e
          interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
          interesse della Difesa. 
              2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le
          funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree: 
                a) area tecnico operativa: difesa e  sicurezza  dello
          Stato,  del   territorio   nazionale   e   delle   vie   di
          comunicazione marittime  e  aree,  pianificazione  generale
          operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi tecnico  finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche multinazionali per interventi a supporto della  pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          e attuazione delle decisioni da questi  adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle  libere  istituzioni  e  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
                b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e
          affari   finanziari;   ispezioni   amministrative;   affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali  e  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 
              3. Il Ministero della difesa svolge i  compiti  di  cui
          agli articoli 21 e 22.»; 
              «Art.  16  (Ordinamento).  -  1.  L'organizzazione  del
          Ministero  della  difesa  e'  articolata   nelle   seguenti
          componenti: 
                a) uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro
          della difesa; 
                b) area tecnico-operativa; 
                c) area tecnico-amministrativa; 
                d) area tecnico-industriale; 
                e) due uffici centrali; 
                f) Servizio assistenza spirituale; 
                g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; 
                h) Circolo ufficiali delle Forze armate. 
              2. L'area tecnico-operativa e'  disciplinata  nel  capo
          III del  presente  titolo;  l'area  tecnico-amministrativa,
          articolata in direzioni generali  secondo  quanto  previsto
          dal regolamento, coordinate da un  segretario  generale,  e
          gli uffici centrali  sono  disciplinati  nel  capo  IV  del
          presente    titolo    e     nel     regolamento;     l'area
          tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente
          titolo.»; 
              «Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di  stato
          maggiore della difesa). - 1.  Il  Capo  di  stato  maggiore
          della difesa  e'  scelto  tra  gli  ufficiali  in  servizio
          permanente di grado non inferiore a quello di  generale  di
          corpo d'armata dell'Esercito  italiano,  di  ammiraglio  di
          squadra della Marina militare  e  di  generale  di  squadra
          aerea dell'Aeronautica militare, ed e' nominato con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          difesa. 
              2. Il Capo di stato maggiore della difesa: 
                a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di
          cui e'  l'alto  consigliere  tecnico-militare  e  al  quale
          risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; 
                b) e' gerarchicamente sovraordinato: 
                  1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 
                  2)   al   Comandante   generale    dell'Arma    dei
          carabinieri, limitatamente  ai  compiti  militari  devoluti
          alla stessa Arma; 
                  3) al  Segretario  generale  della  difesa  per  le
          attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate; 
                c)  svolge  i  compiti  previsti  dal   codice,   dal
          regolamento e dalla legge. 
              3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in  caso  di
          assenza, impedimento, o vacanza della carica e'  sostituito
          dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore  di
          Forza armata, senza tener conto, ai fini  dell'attribuzione
          della suddetta anzianita', di eventuali  periodi  espletati
          nella funzione vicaria.»; 
              «Art. 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della
          difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore  della  difesa,  in
          base alle direttive impartite dal Ministro della difesa: 
                a)  e'  responsabile  della   pianificazione,   della
          predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel  loro
          complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore  di
          Forza  armata  e  il  Comandante  generale  dell'Arma   dei
          carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
          pianificazione  generale  finanziaria  e  quella  operativa
          interforze   e   definisce    i    conseguenti    programmi
          tecnico-finanziari; 
                b)  assicura  i  rapporti   con   le   corrispondenti
          autorita' militari degli altri Stati; 
                c)  adotta  le   misure   organizzative   conseguenti
          all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3; 
              2. Il Capo  di  stato  maggiore  della  difesa  dirige,
          coordina  e  controlla  l'attivita'  di  polizia  militare,
          avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei  carabinieri
          per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico. 
              3. Le ulteriori specifiche  attribuzioni  del  Capo  di
          stato   maggiore   della   difesa   in   campo   nazionale,
          internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate  nel
          regolamento.»; 
              «Art. 33 (Attribuzioni del Capo di  stato  maggiore  di
          Forza  armata  e  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri). - 1. Il  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza
          armata e, per i compiti militari dell'Arma,  il  Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri: 
                a) propongono al Capo di stato maggiore della  difesa
          il programma relativo alle rispettive Forze armate ai  fini
          della   predisposizione   della   pianificazione   generale
          interforze, ai sensi dell'art. 26; 
                b)   sono    responsabili    dell'organizzazione    e
          dell'approntamento   delle   rispettive    Forze    armate,
          avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; 
                c) esercitano la funzione di comando delle rispettive
          Forze armate; 
                d) adottano, per quanto di rispettiva  competenza,  i
          provvedimenti organizzativi  conseguenti  all'adozione  dei
          provvedimenti di cui all'art. 10, comma  3,  previo  parere
          del Capo di Stato maggiore della difesa. 
              2. Le ulteriori specifiche  attribuzioni  dei  Capi  di
          stato  maggiore  di  Forza   armata   sono   indicate   nel
          regolamento. 
              3. Le ulteriori attribuzioni  del  Comandante  generale
          dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo  IV,
          capo V, sezione II, del presente libro.»; 
              «Art. 41 (Attribuzioni del  Segretario  generale  della
          difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa: 
                a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore
          della difesa,  le  proposte  di  pianificazione  annuale  e
          pluriennale   generale   finanziaria   relative    all'area
          industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; 
                b) e' responsabile, nel quadro  della  pianificazione
          generale dello strumento  militare,  dell'organizzazione  e
          del   funzionamento   dell'area    tecnico-industriale    e
          tecnico-amministrativa della Difesa; 
                c) esercita le funzioni di Direttore nazionale  degli
          armamenti ed e' responsabile delle attivita' di  ricerca  e
          sviluppo,  produzione  e  approvvigionamento  dei   sistemi
          d'arma; 
                d)     puo'     delegare     competenze     nell'area
          tecnico-amministrativa e nell'area  tecnico-industriale  in
          materia di armamenti a un funzionario civile  della  Difesa
          oppure a un  dirigente  proveniente  dal  settore  privato,
          assunto con contratto a tempo determinato,  e  nominato  ai
          sensi dell'art. 19 decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, previa designazione del Segretario generale medesimo. 
              2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del  Segretario
          generale della difesa in campo nazionale, internazionale  e
          tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: 
              «Art. 17. - (Omissis).  4-bis.  L'organizzazione  e  la
          disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
          regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su  proposta  del
          Ministro  competente  d'intesa  con   il   Presidente   del
          Consiglio dei ministri e con il Ministro  del  tesoro,  nel
          rispetto dei  principi  posti  dal  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  con  i
          contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.».