Art. 9 
 
 
      Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali 
 
  1. I bilanci delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle
citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che
di rendiconto, registrano: 
    a) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa,
tra le entrate finali e le spese finali; 
    b) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa,
tra le entrate correnti e le spese  correnti,  incluse  le  quote  di
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10,  comma  4,  qualora,  in
sede di rendiconto di gestione,  un  ente  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo registri un valore negativo dei  saldi  di  cui  al
medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di  correzione  tali
da assicurarne il recupero entro il triennio successivo. 
  3. Eventuali  saldi  positivi  sono  destinati  all'estinzione  del
debito  maturato  dall'ente.  Nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i
saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche
al finanziamento di spese di investimento con le  modalita'  previste
dall'articolo 10. 
  4. Con legge dello Stato sono definite  le  sanzioni  da  applicare
agli enti di cui  al  comma  1  nel  caso  di  mancato  conseguimento
dell'equilibrio gestionale sino al  ripristino  delle  condizioni  di
equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere
anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. 
  5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente  legge,  al
fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea, la legge dello  Stato,  sulla  base  di  criteri
analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali  e  tenendo
conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori  obblighi
a carico degli enti di cui al comma  1  in  materia  di  concorso  al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle
amministrazioni pubbliche. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione.