Art. 17 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 18 
                      (Qualificazione iniziale) 
 
  1. Per l'accesso  ai  corsi  di  qualificazione  iniziale,  di  cui
all'articolo 19, comma 1, non e' richiesto il previo  possesso  della
patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma
relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni
2 o 2-bis, e' necessario il previo  possesso  dell'autorizzazione  ad
esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122,  comma
1, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente  a
quella presupposta dalla carta di qualificazione del  conducente  che
si intende conseguire. 
  2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto  di  cose  puo'
guidare, a partire da: 
    a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C
e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione  del
conducente conseguita a  seguito  della  frequenza  di  un  corso  di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e
del superamento del relativo esame; 
    b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di patente  di  guida
C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di  qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di  un  corso  di
qualificazione iniziale accelerato, di  cui  all'articolo  19,  comma
2-bis, e del superamento del relativo esame; 
    c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida C
e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione  del
conducente conseguita a  seguito  della  frequenza  di  un  corso  di
qualificazione iniziale accelerato, di  cui  all'articolo  19,  comma
2-bis, e del superamento del relativo esame. 
  3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone puo'
guidare, a partire da: 
    a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, per servizi  di  linea  con  percorrenza  non  superiore  a  50
chilometri,  a  condizione   di   essere   titolare   di   carta   di
qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di
un corso di qualificazione iniziale accelerato, di  cui  all'articolo
19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; 
    b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente  di  guida
D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di  qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di  un  corso  di
qualificazione iniziale accelerato, di  cui  all'articolo  19,  comma
2-bis, e del superamento del relativo esame; 
    c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione  del
conducente conseguita a  seguito  della  frequenza  di  un  corso  di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e
del superamento del relativo esame; 
    d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione  del
conducente conseguita a  seguito  della  frequenza  di  un  corso  di
qualificazione iniziale accelerato, di  cui  all'articolo  19,  comma
2-bis, e del superamento del relativo esame. 
  4. La carta di qualificazione del  conducente,  conseguita  con  le
modalita' di cui al comma 2, lettera  b),  abilita  il  titolare  che
abbia compiuto 21 anni di eta' al trasporto professionale di cose  su
tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2. 
  5. La carta di qualificazione del  conducente,  conseguita  con  le
modalita' di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che
abbia compiuto 23 anni di eta' al trasporto professionale di  persone
su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3. 
  6. I titolari di carta di  qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto  di  cose  che  intendono  conseguire  anche  la  carta  di
qualificazione  del  conducente  per  il  trasporto  di  persone,   o
viceversa,  devono  dimostrare  esclusivamente  la  conoscenza  delle
materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.".