Art. 19 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 19, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 19, comma 5-bis"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validita' della carta di qualificazione."; c) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Formazione periodica). - 1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4. 2.La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'art. 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'art. 19, comma 5-bis. 4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici conferma al conducente la validita' della carta di qualificazione. 5. (Abrogato). 6. (Abrogato). 7. All'art. 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente"; b) al comma 1, dopo le parole: "ovvero della patente di guida", sono inserite le seguenti: "o della carta di qualificazione del conducente"».