Art. 19 
 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 19, comma 2"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 19, comma 5-bis"; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Al  termine  della
formazione  periodica,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  sistemi
informativi e statistici, conferma al conducente la  validita'  della
carta di qualificazione."; 
    c) i commi 5 e 6 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,   citato   nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  20  (Formazione  periodica).  -   1.   Tutti   i
          conducenti titolari  della  carta  di  qualificazione  sono
          tenuti al rinnovo della medesima, ogni  cinque  anni,  dopo
          aver frequentato obbligatoriamente un corso di  formazione,
          secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4. 
              2.La formazione periodica di cui al  comma  1  consiste
          nell'aggiornamento professionale che consente  ai  titolari
          della   carta   di   qualificazione   del   conducente   di
          perfezionare le conoscenze essenziali  per  lo  svolgimento
          delle  loro  funzioni,  con   particolare   riguardo   alla
          sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di
          carburante. 
              3. I corsi di formazione sono organizzati  da  uno  dei
          soggetti di cui all'art. 19,  comma  3,  sulla  base  delle
          disposizioni adottate con il decreto di  cui  all'art.  19,
          comma 5-bis. 
              4. Al termine della formazione periodica, il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti , Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici conferma al conducente la validita' della  carta
          di qualificazione. 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato). 
              7. All'art. 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sanzione
          accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,  della
          targa,  della  patente  di   guida   o   della   carta   di
          qualificazione del conducente"; 
                b) al comma 1, dopo le parole: "ovvero della  patente
          di guida", sono inserite le seguenti:  "o  della  carta  di
          qualificazione del conducente"».