Art. 5 
 
 
          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 
                        18 aprile 2011, n. 59 
 
  1. All'articolo 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59,  nel  capoverso  "Art.  126  (Durata  e  conferma  della
validita'  della  patente  di  guida)  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni"  e'  sostituita
dalla seguente: "anno" e la parola:  "veicoli"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "autotreni ed autoarticolati"; 
    b) al comma 5, le parole: "B1, B  e  BE"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1,  D1E,  D  e  DE"
sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D"; 
    c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta  di  qualificazione
del  conducente"  sono inserite  le  seguenti:  "rilasciata   ad   un
conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed  e'
infine aggiunto il  seguente  periodo:  "Al  conducente  titolare  di
patente  di  guida  italiana   che,   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale  di   autotrasporto   per   la   quale   e'   richiesta
l'abilitazione di cui all'articolo 116,  comma  11,  guida  con  tale
abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni  di  cui  all'articolo
216, comma 6."; 
    d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite  dalle
seguenti: "comma 15-bis". 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13  (Modifiche  all'art.  126  del  Codice  della
          strada, in materia di durata di validita' della patente  di
          guida).  -  1.  L'art.  126  del  Codice  della  strada  e'
          sostituito dal seguente: 
                "Art. 126 (Durata e conferma  della  validita'  della
          patente di guida). -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art. 119, la durata della validita' delle  patenti  di
          guida e dei certificati di  abilitazione  professionale  di
          cui  all'art.  116,  commi  8  e  10,  e'  regolata   dalle
          disposizioni  del  presente  articolo.  La  conferma  della
          validita' delle patenti  di  guida  e  dei  certificati  di
          abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi  8  e
          10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti  fisici  e
          psichici di idoneita' alla guida. 
              2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1,  A2,  A,
          B1, B e BE  sono  valide  per  dieci  anni;  qualora  siano
          rilasciate o confermate a chi ha superato il  cinquantesimo
          anno di eta' sono valide  per  cinque  anni  ed  a  chi  ha
          superato il settantesimo anno di eta' sono valide  per  tre
          anni. 
              3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
          sono  valide  per  cinque  anni  fino  al  compimento   del
          sessantacinquesimo anno di eta' e,  oltre  tale  limite  di
          eta', per  due  anni,  previo  accertamento  dei  requisiti
          fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 115,  comma  2,  lettera  a),  al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta'  le  patenti
          di categoria C e CE abilitano alla guida  di  autotreni  ed
          autoarticolati di massa  complessiva  a  pieno  carico  non
          superiore a 20 t. 
              4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e  DE
          sono valide per cinque anni e per tre anni  a  partire  dal
          settantesimo anno di  eta'.  Fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 115, comma  2,  lettera  b),  al  compimento  del
          sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria
          D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano  alla  guida
          solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
          possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta  salva
          la  possibilita'  per  il   titolare   di   richiedere   la
          riclassificazione della patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE
          rispettivamente in patente di categoria B o BE. 
              5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a  mutilati
          e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A,  B1  e  B
          sono valide per cinque anni;  qualora  siano  rilasciate  o
          confermate a chi ha superato il settantesimo anno  di  eta'
          sono valide per tre anni. Alle patenti  di  guida  speciali
          delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le  disposizioni
          dei commi 3 e 4. 
              6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
          3, 4 e 5, al  compimento  dell'ottantesimo  anno  di  eta',
          rinnovano la validita' della  patente  posseduta  ogni  due
          anni. 
              7. L'accertamento dei requisiti fisici e  psichici  per
          il rinnovo di validita'  dei  certificati  di  abilitazione
          professionale di tipo KA e KB  e'  effettuato  ogni  cinque
          anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della
          patente di guida. 
              8.  La  validita'  della  patente  e'  confermata   dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i
          sanitari indicati nell'art. 119, comma  2,  sono  tenuti  a
          trasmettere al suddetto  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, nel termine di cinque giorni  decorrente  dalla
          data di effettuazione della visita medica, i  dati  e  ogni
          altro documento utile ai fini dell'emissione del  duplicato
          della  patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente
          procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4.  Non
          possono essere sottoposti alla visita medica  i  conducenti
          che non dimostrano, previa esibizione  delle  ricevute,  di
          avere effettuato i versamenti  in  conto  corrente  postale
          degli importi dovuti per la  conferma  di  validita'  della
          patente di guida. Il personale sanitario  che  effettua  la
          visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.  Il
          titolare della patente, dopo aver  ricevuto  il  duplicato,
          deve provvedere alla distruzione della patente  scaduta  di
          validita'. 
              9. Per i titolari  di  patente  italiana,  residenti  o
          dimoranti in un altro Stato per un periodo  di  almeno  sei
          mesi, la validita' della patente  e'  altresi'  confermata,
          tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e  4,
          dalle  autorita'  diplomatico-consolari  italiane  presenti
          negli Stati medesimi, che rilasciano,  previo  accertamento
          dei  requisiti  fisici  e  psichici  da  parte  di   medici
          fiduciari delle ambasciate o dei  consolati  italiani,  una
          specifica attestazione che per  il  periodo  di  permanenza
          all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
          requisiti di idoneita' psichica e  fisica.  Riacquisita  la
          residenza o la dimora  in  Italia,  il  cittadino,  che  ha
          provveduto secondo quanto previsto nel periodo  precedente,
          dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8. 
              10.  L'autorita'  sanitaria,   nel   caso   che   dagli
          accertamenti di cui al comma 8 rilevi che  siano  venute  a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente, comunica al  competente  ufficio  della  Direzione
          generale per  la  motorizzazione  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici   l'esito   dell'accertamento   stesso   per   i
          provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
              11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
          professionale di cui all'art. 116, commi 8, 10,  11  e  12,
          scaduti   di   validita'   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624
          euro. Alla violazione consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria del ritiro della  patente,  del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di
          qualificazione del conducente rilasciata ad  un  conducente
          titolare di patente di guida emessa da altro Stato  secondo
          le norme  del  capo  I,  sezione  II,  del  titolo  VI.  Al
          conducente titolare  di  patente  di  guida  italiana  che,
          nell'esercizio     dell'attivita'     professionale      di
          autotrasporto per la quale e' richiesta  l'abilitazione  di
          cui all'art. 116, comma 11,  guida  con  tale  abilitazione
          scaduta, si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  216,
          comma 6. 
              12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo
          periodo, e' punito con le sanzioni  di  cui  all'art.  116,
          comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a  chiunque
          viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».