Art. 5 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" e' sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" e' sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati"; b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D"; c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed e' infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6."; d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Modifiche all'art. 126 del Codice della strada, in materia di durata di validita' della patente di guida). - 1. L'art. 126 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 119, la durata della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8 e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida. 2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. 5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due anni. 7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della patente di guida. 8. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'. 9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8. 10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'art. 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'art. 216, comma 6. 12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'art. 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».