Art. 7 
 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.
                                 59 
 
  1. All'articolo 15, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135  (Circolazione  con  patenti  di
guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o  allo
Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono  inseriti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Il provvedimento  di  inibizione  alla  guida  sul
territorio nazionale e' notificato all'interessato nelle forme di cui
all'articolo 201 ed ha  efficacia  dal  momento  della  notifica  del
provvedimento ovvero dal ritiro del documento,  se  questo  e'  stato
disposto contestualmente all'accertamento della violazione.  In  tale
ultimo caso, il conducente non residente in  Italia  e'  invitato  ad
eleggere  un  domicilio  sul  territorio  nazionale,  ai  fini  della
notifica del predetto provvedimento.". 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  citato  nelle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 15  (Modifiche  all'art.  135  del  Codice  della
          strada in  materiadi  circolazione  con  patenti  di  guida
          rilasciate da Stati esteri). - 1.  L'art.  135  del  Codice
          della strada e' sostituito dal seguente: 
                "Art.  135  (Circolazione  con   patenti   di   guida
          rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione  europea  o
          allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando  quanto
          previsto  in  convenzioni  internazionali,  i  titolari  di
          patente di guida rilasciata da uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o allo Spazio economico europeo  possono
          condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la
          patente posseduta li abilita, a condizione  che  non  siano
          residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla
          medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero
          una traduzione ufficiale in lingua italiana della  predetta
          patente. La patente di guida ed il permesso  internazionale
          devono essere in corso di validita'. 
              2. Il permesso internazionale e' emesso  dall'autorita'
          competente che ha rilasciato la patente ed  e'  conforme  a
          quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia
          abbia aderito. 
              3. I conducenti muniti di  patente  rilasciata  da  uno
          Stato non appartenente all'Unione  europea  o  allo  Spazio
          economico europeo nel quale, per la  guida  di  determinati
          veicoli, e' prescritto il possesso  di  un  certificato  di
          abilitazione professionale o di altri  titoli  abilitativi,
          oltre che della  patente  rilasciata  dallo  Stato  stesso,
          devono essere muniti, per la guida  dei  suddetti  veicoli,
          dei necessari titoli abilitativi  di  cui  sopra,  concessi
          dall'autorita'  competente  dello  Stato   ove   e'   stata
          rilasciata la patente. 
              4. I conducenti muniti di patente di  guida  rilasciata
          da uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  o  allo
          Spazio economico europeo,  sono  tenuti  all'osservanza  di
          tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite
          nel  presente  codice;  ai  medesimi,  fatto  salvo  quanto
          previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste
          per i titolari di patente italiana. 
              5. Qualora il titolare di patente di guida,  rilasciata
          da uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  o  allo
          Spazio economico europeo,  commette  una  violazione  dalla
          quale, ai sensi del presente  codice,  derivi  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida, il documento e'  ritirato,  contestualmente  alla
          violazione, dall'organo accertatore  ed  inviato,  entro  i
          cinque giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa violazione, che  nei  quindici  giorni  successivi
          emette  un  provvedimento  di  inibizione  alla  guida  sul
          territorio nazionale per un periodo pari alla durata  della
          sospensione  prevista  per  la  violazione   commessa.   Il
          titolare richiede la restituzione della  patente  trascorso
          il  predetto  termine.  Ferma  restando   l'efficacia   del
          provvedimento  di  inibizione  alla  guida  nel  territorio
          nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto
          termine, il titolare della  patente  ritirata  dichiari  di
          lasciare  il  territorio  nazionale,  puo'  richiedere   la
          restituzione della patente stessa al prefetto. Il  prefetto
          da' comunicazione  del  provvedimento  di  inibizione  alla
          guida,  entro   quindici   giorni   dalla   sua   adozione,
          all'Autorita' che ha emesso la patente. Il provvedimento di
          inibizione  alla  guida   sul   territorio   nazionale   e'
          notificato all'interessato nelle forme di cui all'art.  201
          ed  ha   efficacia   dal   momento   della   notifica   del
          provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e'
          stato  disposto  contestualmente   all'accertamento   della
          violazione.  In  tale  ultimo  caso,  il   conducente   non
          residente in Italia e' invitato ad  eleggere  un  domicilio
          sul  territorio  nazionale,  ai  fini  della  notifica  del
          predetto provvedimento. 
              6. Qualora il titolare di patente di guida,  rilasciata
          da uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  o  allo
          Spazio economico europeo,  commette  una  violazione  dalla
          quale, ai sensi del presente  codice,  derivi  la  sanzione
          amministrativa accessoria della  revoca  della  patente  di
          guida,  il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
          violazione, dall'organo accertatore  ed  inviato,  entro  i
          cinque giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa violazione, che  nei  quindici  giorni  successivi
          emette  un  provvedimento  di  inibizione  alla  guida  sul
          territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
          tre anni quando e' prevista la revoca per violazione  delle
          disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis  o  187.  Si
          applicano le procedure del comma 5. 
              7. Qualora un  conducente  circoli  in  violazione  del
          provvedimento emesso ai sensi del comma 5,  si  procede  ai
          sensi  del  comma  6.  Qualora  il  conducente  circoli  in
          violazione del provvedimento emesso ai sensi del  comma  6,
          si applicano le sanzioni dell'art. 116, commi 15 e 17. 
              8. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno
          Stato non appartenente all'Unione  europea  o  allo  Spazio
          economico europeo  che  circoli  sul  territorio  nazionale
          senza  il  permesso  internazionale  ovvero  la  traduzione
          ufficiale, di cui al comma 1,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400
          euro a 1.600 euro. 
              9. Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  2  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 78 euro a 311 euro. 
              10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non
          del  certificato  di  abilitazione   professionale   o   di
          idoneita' quando  prescritto,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  400  euro  a
          1.600 euro. 
              11. Ai titolari di patente di guida rilasciata  da  uno
          Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo  Spazio
          economico europeo che, trascorso piu' di un anno dal giorno
          dell'acquisizione della  residenza  anagrafica  in  Italia,
          guidano con patente non  piu'  in  corso  di  validita'  si
          applicano le sanzioni previste dall'art. 116,  commi  15  e
          17. 
              12. Ai  titolari  di  patente  di  guida  in  corso  di
          validita', rilasciata da uno Stato  non  appartenente  alla
          Unione  europea  o  allo  Spazio  economico  europeo,  che,
          trascorso piu' di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione
          della  residenza  anagrafica   in   Italia,   guidano   con
          l'abilitazione professionale  eventualmente  richiesta  non
          piu' in  corso  di  validita',  si  applicano  le  sanzioni
          previste dall'art. 116, commi 16 e 18. 
              13. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno
          Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo  Spazio
          economico  europeo  che,  avendo  acquisito  la   residenza
          anagrafica in Italia  da  non  oltre  un  anno,  guida  con
          patente, scaduta di validita', e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. La
          medesima sanzione si applica  al  titolare  di  patente  di
          guida, rilasciata da uno Stato non appartenente  all'Unione
          europea o dello Spazio economico europeo, non residente  in
          Italia, che circola con il predetto  documento  scaduto  di
          validita'. La patente  e'  ritirata,  contestualmente  alla
          violazione, dall'organo accertatore  ed  inviata,  entro  i
          cinque giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa  violazione   che,   entro   i   quindici   giorni
          successivi, la trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha
          emessa. Le disposizioni precedenti si applicano  anche  nel
          caso  di  guida   con   abilitazione   professionale,   ove
          richiesta, scaduta di validita'. 
              14. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno
          Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo  Spazio
          economico europeo che, trascorso piu' di un anno dal giorno
          dell'acquisizione della  residenza  in  Italia,  guida  con
          patente in corso di validita', e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Il
          documento e'  ritirato,  contestualmente  alla  violazione,
          dall'organo accertatore ed inviato, entro i  cinque  giorni
          successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione
          che, entro  i  quindici  giorni  successivi,  lo  trasmette
          all'ufficio  della  motorizzazione  civile  competente   in
          ragione  della  residenza  del   titolare   dei   documenti
          predetti, ai fini della  conversione.  Qualora  la  patente
          posseduta non sia convertibile, il  prefetto  la  trasmette
          all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.".».