(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
   Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione 
 
1. I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e  redditi
sono esentati, nell'ambito delle attivita' istituzionali espositive e
non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei  limiti  previsti
dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato,
delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 
2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di Sezione  sono
esentati  dal  pagamento   dell'Imposta   Municipale   Propria,   ove
applicabile. L'esenzione  si  applica  per  la  durata  del  presente
Accordo. 
3. Gli atti, transazioni  ed  operazioni  finanziarie  relativi  agli
acquisti di beni e servizi necessari  ai  Commissariati  Generali  di
Sezione per  il  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali  non
commerciali  sono  esenti  dalle  imposte  di  bollo,  di   registro,
ipotecarie  e  catastali;  i  medesimi  Commissariati  sono   esenti,
altresi', dalle tasse sulle concessioni governative. 
4. I Commissariati Generali di Sezione godono, altresi', delle stesse
esenzioni e agevolazioni concesse allo Stato  italiano  sui  prelievi
per l'occupazione di spazi  e  aree  pubbliche  e  la  diffusione  di
messaggi pubblicitari  effettuati  all'interno  del  Sito  espositivo
ovvero, a decorrere dalla sua introduzione,  sull'imposta  municipale
secondaria. 
5. Per quanto attiene all'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  gli
acquisti di beni e  servizi,  nonche'  le  importazioni  di  beni  di
importo rilevante concernenti le loro attivita'  ufficiali  da  parte
dei Commissariati Generale di Sezione non sono  imponibili.  Ai  fini
del presente Accordo  l'espressione  "acquisto  e/o  importazioni  di
importo rilevante" si applichera' agli acquisti di beni e servizi e/o
importazioni di beni di importo superiore al limite  stabilito  dalla
legislazione  nazionale  per  le  organizzazioni  internazionali   in
Italia. 
6.  I  Commissariati  Generali  di  Sezione,  ovvero  l'Organizzatore
qualora erogatore di servizi, sono esentati dall'accisa  sull'energia
elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei Padiglioni dei
Partecipanti  Ufficiali  per  l'espletamento  delle  loro   attivita'
istituzionali espositive e non commerciali. 
7.  Per  quanto  concerne  le  importazioni  di  beni  in  regime  di
ammissione temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione,
si applicano le disposizioni di cui all'Annesso della Convenzione. Il
Commissariato Generale di  Sezione  e',  quindi,  esentato  da  dazi,
imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per
scopi connessi  con  la  propria  partecipazione  ufficiale  all'Expo
Milano 2015.  I  beni  importati  verranno  sottoposti  ai  controlli
sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano  ai
sensi dei regolamenti in vigore  nell'Unione  Europea.  Le  autorita'
italiane  effettueranno  detti  controlli  con  tutta  la   diligenza
necessaria, tenendo conto delle esigenze operative del  Commissariato
Generale di Sezione. 
8. I beni importati in esenzione da dazi,  imposte  e  da  divieti  e
restrizioni conformemente al presente  Accordo  non  potranno  essere
ceduti a terzi a  titolo  oneroso  o  gratuito  senza  il  preventivo
accordo delle autorita' italiane e senza il pagamento delle  relative
imposte, diritti e  contributi.  Qualora  dette  imposte,  diritti  e
contributi vengano fissati in funzione  del  valore  dei  beni,  essi
verranno calcolati su tale valore  al  momento  della  cessione,  con
l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 
9. Il Commissariato Generale di Sezione e' esente da  imposte,  dazi,
nonche' da ogni divieto o restrizioni all'importazione di  un  numero
di autoveicoli non superiore a due destinati ad "uso ufficiale" e dei
relativi pezzi di ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di
Sezione e' parimenti esente dall'imposta provinciale di  trascrizione
e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli. L'esenzione si
applica per  la  durata  del  presente  Accordo.  I  carburanti  e  i
lubrificanti occorrenti  per  i  veicoli  anzidetti  potranno  essere
acquistati in esenzione, rispettivamente, dall'accisa o  dall'imposta
di consumo, entro il limite complessivo di 1200 litri per semestre. 
10. I Commissariati Generali di Sezione potranno  ricevere  qualsiasi
tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta
nella misura necessaria a far fronte ai loro scopi istituzionali. 
11. Le esenzioni di cui al presente Articolo non  si  applicano  alle
tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi  ai  Commissariati
Generali di Sezione.