Articolo 10 Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione 1. I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attivita' istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di Sezione sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. 3. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali; i medesimi Commissariati sono esenti, altresi', dalle tasse sulle concessioni governative. 4. I Commissariati Generali di Sezione godono, altresi', delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati all'interno del Sito espositivo ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria. 5. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonche' le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attivita' ufficiali da parte dei Commissariati Generale di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisto e/o importazioni di importo rilevante" si applichera' agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 6. I Commissariati Generali di Sezione, ovvero l'Organizzatore qualora erogatore di servizi, sono esentati dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei Padiglioni dei Partecipanti Ufficiali per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali espositive e non commerciali. 7. Per quanto concerne le importazioni di beni in regime di ammissione temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione, si applicano le disposizioni di cui all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di Sezione e', quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale all'Expo Milano 2015. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorita' italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative del Commissariato Generale di Sezione. 8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni conformemente al presente Accordo non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorita' italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 9. Il Commissariato Generale di Sezione e' esente da imposte, dazi, nonche' da ogni divieto o restrizioni all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a due destinati ad "uso ufficiale" e dei relativi pezzi di ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di Sezione e' parimenti esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti potranno essere acquistati in esenzione, rispettivamente, dall'accisa o dall'imposta di consumo, entro il limite complessivo di 1200 litri per semestre. 10. I Commissariati Generali di Sezione potranno ricevere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai loro scopi istituzionali. 11. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi ai Commissariati Generali di Sezione.