Art. 4 
 
  1. L'Amministrazione scolastica promuove azioni  di  formazione  in
servizio  del  personale  della  scuola  e  attiva  un   sistema   di
monitoraggio delle esperienze che  consenta  di  raccogliere  dati  e
osservazioni per  il  miglioramento  dell'efficacia  del  sistema  di
istruzione e per successivi eventuali aggiornamenti delle Indicazioni
stesse.