Art. 2 
 
 
                              Attivita' 
 
  1. E' agente nei servizi di pagamento il  soggetto  iscritto  nella
sezione speciale dell'elenco degli agenti  in  attivita'  finanziaria
che promuove  e  conclude  contratti  relativi  alla  prestazione  di
servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari. 
  2. Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la  propria
attivita'  anche  su  mandato   di   piu'   intermediari   e,   oltre
all'attivita'  di   agenzia,   possono   svolgere   altre   attivita'
commerciali  a  condizione  che   sia   assicurata   la   separatezza
organizzativa e contabile di  queste  rispetto  all'operativita'  nel
settore dei pagamenti.  Agli  agenti  nei  servizi  di  pagamento  e'
preclusa ogni forma di operativita'  nella  concessione  di  credito,
anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno  ricevuto
mandato. 
  3. L'intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati
alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attivita' nonche'
dai relativi dipendenti anche  se  tali  danni  siano  conseguenti  a
responsabilita' accertata in sede penale.  In  caso  di  plurimandato
ogni intermediario mandante e' responsabile per i danni cagionati per
le attivita' poste in essere per suo conto.