Art. 2 Attivita' 1. E' agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari. 2. Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attivita' anche su mandato di piu' intermediari e, oltre all'attivita' di agenzia, possono svolgere altre attivita' commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all'operativita' nel settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento e' preclusa ogni forma di operativita' nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato. 3. L'intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attivita' nonche' dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante e' responsabile per i danni cagionati per le attivita' poste in essere per suo conto.