Art. 15 Norma transitoria 1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si veda nelle note alle premesse.