Art. 15 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si
applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 24  gennaio  2012,
          n. 1, si veda nelle note alle premesse.