Art. 7 Norma transitoria 1. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, le corrispondenti attivita' supplementari di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare alla COVIP entro il primo anno.