Art. 5 
 
        Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita' 
 
  1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di  compiti
attinenti  l'attuazione  della  legge   si   applicano   le   vigenti
disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica  e  segreto  di
Stato. 
  2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai
sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori,  salvo  quanto
disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima,  presentano  domanda
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale  per
la sicurezza, con le modalita' e i contenuti  definiti  dalla  stessa
Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative. 
  3. Entro i quindici giorni  successivi  alla  data  di  ricevimento
della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2  viene  rilasciata,
per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento,
ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego. 
  4. Nel caso  di  visite  contemplate  da  intese  intergovernative,
l'Autorita' di cui  al  comma  2  rilascia  l'autorizzazione  secondo
modalita' e in termini conformi  a  quanto  previsto  nelle  medesime
intese. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 21 della citata legge n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 21 (Seminari, soggiorni di studio e visite). - 1.
          La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Ministro   della   difesa,   su   richiesta    dell'impresa
          interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio
          e visite di cittadini italiani e stranieri  in  Italia  che
          abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti  da
          classifica di segretezza.».