Art. 13 Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile 1. L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale e' stata emessa una dichiarazione di conformita' nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, e' consentito esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. 2. Fatte salve le diverse prescrizioni piu' restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) e' soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonche' ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di conformita'.
Note all'art. 13: Il citato decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e' riportato nelle note alle premesse.