Art. 13 
 
             Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile 
 
  1. L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in  relazione  al
quale e' stata emessa una dichiarazione di conformita'  nel  rispetto
di  quanto  disposto  all'articolo  8,   comma   2,   e'   consentito
esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
b) e c) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica
o di energia elettrica. 
  2. Fatte salve le diverse prescrizioni piu'  restrittive  contenute
nella rispettiva autorizzazione  integrata  ambientale  vigente  alla
data di entrata in vigore del  presente  regolamento,  ai  sensi  del
Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, per garantire un elevato grado di tutela  dell'ambiente
e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli  impianti
di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  b)  o  c)  e'  soggetto  al
rispetto delle pertinenti disposizioni  del  decreto  legislativo  11
maggio  2005,  n.  133,  applicabili  al  coincenerimento,  quali  le
disposizioni relative alle procedure  di  consegna  e  ricezione,  le
condizioni di esercizio, i residui, il controllo e  la  sorveglianza,
le prescrizioni per  le  misurazioni  nonche'  ai  valori  limite  di
emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo  quanto  previsto
nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui
al medesimo allegato. Restano fermi gli effetti  prodotti,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1,  con  l'emissione  della  dichiarazione  di
conformita'. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il citato decreto legislativo 11 maggio 2005,  n.  133,
          e' riportato nelle note alle premesse.