Art. 10 Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Note all'art. 10: - L'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: «Art. 8 (Obbligo di iscrizione al Registro). - (Omissis). 2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore. (Omissis).». - L'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: «Art. 13 (Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse gia' destinate a tali finalita' dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro e' affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalita' previste dalla legislazione vigente. 2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e l'Organismo di accreditamento. 3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'art. 5, nonche' degli organismi di valutazione della conformita' e di attestazione di cui all'art. 7; b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'art. 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5; d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'art. 9, comma 3; e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'art. 14. 4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonche' le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 9. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalita' per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b) domande di certificazione provvisoria di cui all'art. 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalita' predisposte dalle Camere di commercio.».