Art. 41 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed
i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle  attivita'
di cui al presente  decreto  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2.  I  costi  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  8  comma  5,
all'articolo 9, all'articolo  10,  commi  3  e  4,  all'articolo  13,
all'articolo  15,  comma  1,  all'articolo   16,   all'articolo   21,
all'articolo 22, comma 4, all'articolo 23, comma  1,  e  all'articolo
34, comma 3, sono  a  carico  degli  operatori  interessati,  secondo
tariffe e modalita'  di  versamento  da  stabilire  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il  costo  effettivo
dei  servizi  resi,  da  individuarsi  tenendo  conto   anche   della
complessita'   delle   prestazioni   richieste.   Le   tariffe   sono
predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni  due  anni,
con lo stesso  criterio  della  copertura  del  costo  effettivo  del
servizio. 
  4. Le entrate derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al  comma  2,  ad
eccezione di quelle risultanti dalle  tariffe  per  la  gestione  del
Registro  dell'Unione  che  sono  versate  dai  soggetti  interessati
direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi  dell'articolo
4 della legge  4  giugno  2010,  n.  96,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, al fine di  coprire  le  spese  amministrative  derivanti
dall'attuazione del presente decreto. 
  5. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 41: 
              Il testo dell'articolo 4 della citata legge n.  96  del
          2010, cosi' recita: 
              "Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e a controlli) 
              In  relazione  agli  oneri  per   prestazioni   e   per
          controlli, si applicano le  disposizioni  dell'articolo  9,
          commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.".