Art. 41 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I costi delle attivita' di cui all'articolo 8 comma 5, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 3 e 4, all'articolo 13, all'articolo 15, comma 1, all'articolo 16, all'articolo 21, all'articolo 22, comma 4, all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. 3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessita' delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio. 4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di coprire le spese amministrative derivanti dall'attuazione del presente decreto. 5. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 41: Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 96 del 2010, cosi' recita: "Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e a controlli) In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.".