Art. 3 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si  applicano
esclusivamente alla domande  di  accesso  al  Fondo  presentate  dopo
l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92. 
  Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 22 febbraio 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il riferimento al testo della legge 28 giugno 2012,
          n. 92, vedasi nelle Note alle premesse.