Art. 3 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92. Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 febbraio 2013 Il Ministro: Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122
Note all'art. 3: Per il riferimento al testo della legge 28 giugno 2012, n. 92, vedasi nelle Note alle premesse.