Art. 10 
 
 
    Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie 
 
  1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona
quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e
non comporta mutamenti della terna delle rivendite piu' vicine. 
  2. Il  trasferimento  in  zona  e'  subordinato  al  rispetto,  nei
confronti di ciascuna delle tre rivendite piu' vicine, delle distanze
di cui all'articolo 2. 
  3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a
distanza inferiore rispetto  a  quelle  di  cui  all'articolo  2,  il
trasferimento in zona e' consentito qualora determini l'aumento della
distanza  preesistente;  rimane  ferma  l'applicazione  del  comma  2
relativamente  alle  altre  rivendite  in  zona  poste,  prima  della
richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare. 
  4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti  di
altre rivendite  a  distanza  inferiore  rispetto  a  quelle  di  cui
all'articolo 2 puo' essere  autorizzato  il  trasferimento  in  zona,
ancorche'  lo  stesso  comporti  ulteriore  avvicinamento  ad   altra
rivendita, purche' tale avvicinamento non sia superiore  al  quindici
per cento  della  precedente  distanza.  Tale  facolta'  puo'  essere
esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni,  indipendentemente
dai cambi di titolarita' della rivendita. 
  5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si  considera  fuori
zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano  mutamenti
in ordine anche ad una sola delle tre rivendite piu' vicine. In  ogni
caso, il trasferimento della rivendita ad una  distanza  superiore  a
600 metri rispetto alla sede originaria e' sempre  considerato  fuori
zona. 
  6. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona e'  subordinata  al
rispetto di entrambi i seguenti requisiti: 
    a) per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di
cui all'articolo 2, commi 2 e 5; 
    b) la produttivita' conseguita dalla rivendita di cui il titolare
chiede il trasferimento deve  risultare  inferiore  ai  parametri  di
produttivita' minima di cui all'articolo 2, comma 5, in ragione della
dimensione demografica del comune in  cui  la  stessa  ha  sede,  per
ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda,
fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 12. 
  7. In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo  trasferimento
fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo
la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui  al
periodo precedente, il trasferimento  fuori  zona  di  una  rivendita
ovvero la sua cessione sono  esclusivamente  consentiti  decorsi  due
anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo  di  esperimento
ovvero  dal  precedente  trasferimento  fuori  zona,  nonche'   dalla
precedente cessione.