Art. 9 Rinnovo dei patentini 1. Alla scadenza del biennio di validita' del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validita', una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta: a) la quantita' e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente; b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3. 2. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 3. Il rinnovo e' concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a: a) euro 24.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti; c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti; e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti. 4. Qualora l'ammontare del prelievo di generi di monopolio sia inferiore ai valori di cui al comma 3 per non oltre il venti per cento degli stessi, l'Ufficio competente puo' autorizzare, una sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione dell'esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela. Il provvedimento di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi e le notizie che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio. 5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l'Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente. 6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso e' stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, e' sempre consentito.
Note all'art. 9: Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 5.