Art. 9 
 
 
                        Rinnovo dei patentini 
 
  1. Alla  scadenza  del  biennio  di  validita'  del  patentino  gli
interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano,  almeno  30  giorni
prima del termine di scadenza della validita', una domanda  in  bollo
al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva  di
atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, che attesta: 
    a) la quantita' e il valore dei  prelievi  effettuati  risultanti
dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle
parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente; 
    b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3. 
  2. Per le domande pervenute prive della documentazione  di  cui  al
comma 1 gli Uffici competenti invitano il  richiedente  a  provvedere
alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso  il  termine
senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate
improcedibili. 
  3. Il rinnovo e' concesso a condizione che il soggetto titolare del
patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per  un
valore complessivo medio annuo pari o superiore a: 
    a) euro 24.000  per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  10.000
abitanti; 
    b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
30.000 abitanti; 
    c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e
100.000 abitanti; 
    d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra  100.001
e 1.000.000 di abitanti; 
    e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti. 
  4. Qualora l'ammontare del prelievo  di  generi  di  monopolio  sia
inferiore ai valori di cui al comma 3 per  non  oltre  il  venti  per
cento degli stessi, l'Ufficio competente puo' autorizzare,  una  sola
volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze
di servizio giustificate dalla particolare ubicazione  dell'esercizio
ovvero dalla peculiare tipologia di clientela.  Il  provvedimento  di
rinnovo deve indicare espressamente gli elementi  e  le  notizie  che
dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio. 
  5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino  l'Ufficio
competente autorizza provvisoriamente il titolare  del  patentino  in
scadenza alla prosecuzione della vendita dei  tabacchi  lavorati.  In
mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di  approvvigionamento
e vendita cessa immediatamente. 
  6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il  rinnovo  del
patentino, quando lo stesso e' stato rilasciato ai sensi del presente
regolamento, e' sempre consentito. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n.  445  del  2000,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 5.