Art. 9 
 
 
                        Risoluzione rapporti 
 
  1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza  in
materia di risoluzione dei rapporti di lavoro e' determinato in  base
alle procedure di licenziamento poste in essere,  e  il  compenso  e'
liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro  4
della tabella A.