(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2013, N. 24 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, lettera c), le parole da: «e  comunque»  fino  alla
fine della lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  definendo
prioritariamente tempi certi e impegni  precisi  per  il  superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la  dimissione  di
tutte le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria abbia
gia' escluso o escluda la sussistenza  della  pericolosita'  sociale,
con l'obbligo per le aziende sanitarie  locali  di  presa  in  carico
all'interno di  progetti  terapeutico-riabilitativi  individuali  che
assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a
favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al  ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario o  all'assegnazione  a  casa  di
cura e custodia»; 
      al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis)
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      "8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute e il
Ministro  della  giustizia  comunicano  alle  competenti  Commissioni
parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali,  di  cui
al comma 6,  relativi  al  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del  conseguente
avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale"»; 
      al comma 2: 
      il primo periodo e' soppresso; 
      al secondo periodo, la parola: «comunque» e' soppressa. 
    All'articolo 2: 
      il comma 1 e' soppresso; 
      al comma 2, la parola: «comunque» e'  soppressa  e  le  parole:
«anche se preparati presso laboratori non conformi ai principi  delle
norme europee di buona fabbricazione dei medicinali e in  difformita'
delle disposizioni del decreto del Ministro della salute  5  dicembre
2006» sono sostituite  dalle  seguenti  «lavorati  in  laboratori  di
strutture pubbliche e secondo procedure  idonee  alla  lavorazione  e
alla conservazione di cellule e tessuti»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia
italiana del farmaco e del Centro nazionale  trapianti,  promuove  lo
svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata  dall'Istituto
superiore di sanita', condotta anche in deroga alla normativa vigente
e da completarsi entro diciotto mesi a decorrere dal 1° luglio  2013,
concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate  a  base  di
cellule   staminali   mesenchimali,   utilizzate   nell'ambito    dei
trattamenti  di  cui  al  comma  2,  a  condizione  che  i   predetti
medicinali, per quanto attiene alla  sicurezza  del  paziente,  siano
preparati in conformita' alle linee guida di cui all'articolo  5  del
regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007. Al fine di  garantire  la  ripetibilita'  delle
terapie di cui al primo periodo, le modalita'  di  preparazione  sono
rese disponibili all'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  all'Istituto
superiore di sanita'. L'Istituto superiore  di  sanita'  fornisce  un
servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per
i pazienti arruolati. L'Istituto superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia
italiana  del  farmaco   curano   la   valutazione   della   predetta
sperimentazione. Per l'attuazione della  sperimentazione  di  cui  al
primo periodo, il Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a  1  milione  di
euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota
del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio»; 
      il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
      «4. Le strutture di cui al comma 2 e quelle che  effettuano  la
sperimentazione ai sensi  del  comma  2-bis  assicurano  la  costante
trasmissione all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto superiore
di sanita', al Centro  nazionale  trapianti  ed  al  Ministero  della
salute di informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per
le quali e' stato avviato il trattamento, sullo stato di  salute  dei
pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli  esiti
e  degli  eventi  avversi,  con  modalita'  tali  da   garantire   la
riservatezza dell'identita' dei pazienti. 
      4-bis.  Il  Ministero  della   salute,   almeno   con   cadenza
semestrale, trasmette alle  competenti  Commissioni  parlamentari  ed
alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano la documentazione di cui al comma 4 ed una relazione sugli
esiti dell'attivita' di controllo, valutazione e monitoraggio  svolta
ai sensi del presente articolo nonche'  sull'utilizzo  delle  risorse
stanziate per la sperimentazione di cui al comma 2-bis. 
      4-ter.  Presso  il  Ministero  della  salute  e'  istituito  un
Osservatorio   sulle   terapie   avanzate   con   cellule   staminali
mesenchimali con compiti consultivi e di proposta,  di  monitoraggio,
di garanzia della trasparenza delle in-formazioni e delle  procedure,
presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato e  composto  da
esperti  e  da  rappresentanti  di   associazioni   interessate.   Ai
componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni,  compensi,
rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».