Art. 2 
 
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla
               certificazione energetica degli edifici 
 
   1. Ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di  certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: 
    a) i tecnici  abilitati,  la  cui  disciplina  dei  requisiti  e'
riportata al comma 2, lettera b); 
    b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell'energia e dell'edilizia, che  esplicano  l'attivita'
con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in  organico  e
la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b); 
    c) gli organismi pubblici  e  privati  qualificati  a  effettuare
attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere  di
ingegneria civile in generale e impiantistica  connessa,  accreditati
presso  l'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento  di  cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  o  altro
soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base  delle  norme  UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei  vari
tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione,  sempre  che
svolgano l'attivita' con un tecnico,  o  con  un  gruppo  di  tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata
al comma 2, lettera b); 
    d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di cui  al  comma  2,
lettera  a),  che  operano   conformemente   alle   disposizioni   di
recepimento e attuazione della direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente  l'efficienza
degli usi finali dell'energia  e  i  servizi  energetici  sempre  che
svolgano l'attivita' con un tecnico,  o  con  un  gruppo  di  tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata
al comma 2, lettera b). 
  2. Ai fini  del  presente  decreto  sono  disciplinati  i  seguenti
requisiti: 
    a) societa'  di  servizi  energetici  (ESCO),  persona  fisica  o
giuridica che fornisce servizi  energetici  ovvero  altre  misure  di
miglioramento dell'efficienza energetica nelle  installazioni  o  nei
locali dell'utente e, cio' facendo, accetta  un  margine  di  rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,  totalmente  o
parzialmente, sui  risparmi  di  spesa  derivanti  dal  miglioramento
dell'efficienza energetica  conseguito  e  sul  raggiungimento  degli
altri criteri di rendimento stabiliti; 
    b) tecnico  abilitato,  un  tecnico  operante  sia  in  veste  di
dipendente di enti e organismi pubblici  o  di  societa'  di  servizi
pubbliche o private, comprese  le  societa'  di  ingegneria,  che  di
professionista  libero  od  associato.  I  tecnici  abilitati  devono
rispondere almeno a uno dei requisiti di cui  ai  commi  3  e  4  del
presente articolo. 
  3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del  comma  2,  deve
essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad  e)
del  presente  comma,  iscritto  ai   relativi   ordini   e   collegi
professionali,  ove  esistenti,  e  abilitato   all'esercizio   della
professione  relativa  alla  progettazione  di  edifici  e   impianti
asserviti  agli  edifici   stessi,   nell'ambito   delle   specifiche
competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.  Il  tecnico
abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.  Ove  il
tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o  nel  caso
che alcuni di essi esulino dal proprio  ambito  di  competenza,  egli
deve operare in collaborazione con altro tecnico  abilitato  in  modo
che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su  cui
e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono: 
    a) laurea magistrale conseguita in  una  delle  seguenti  classi:
LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28,  LM-30,  LM-31,  LM-33,  LM-35,
LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro  dell'universita'
e della ricerca in data 16 marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9  luglio  2007,  ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a
28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S,  61/S,  74/S,  77/S,  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica in data 28  novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2001,  ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in  data  5  maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; 
    b) laurea conseguita nelle seguenti classi:  L7,  L9,  L17,  L23,
L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui  al
decreto  ministeriale  in  data  4  agosto   2000,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del  19  ottobre
2000; 
    c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei
seguenti  indirizzi  e  articolazioni:   indirizzo   C1   'meccanica,
meccatronica  ed  energia'  articolazione  'energia',  indirizzo   C3
'elettronica ed elettrotecnica'  articolazione  'elettrotecnica',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88,
ovvero, diploma di perito industriale in uno dei  seguenti  indirizzi
specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,  n.
1222, e successive modificazioni; 
    d) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico  indirizzo
C9 'costruzioni, ambiente  e  territorio',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero  diploma  di
geometra; 
    e) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico  indirizzo
C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione  'gestione
dell'ambiente e del territorio', di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88,  ovvero  diploma  di  perito
agrario o agrotecnico. 
  4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del  comma  2,  deve
essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a)  a  d)
del presente comma, e di un attestato di frequenza,  con  superamento
dell'esame finale, relativo a specifici corsi di  formazione  per  la
certificazione energetica degli  edifici,  di  cui  al  comma  5.  Il
soggetto  in  possesso  di  detti  requisiti  e'  tecnico   abilitato
esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono: 
    a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione
professionale in  tutti  i  campi  concernenti  la  progettazione  di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; 
    b) laurea magistrale conseguita in  una  delle  seguenti  classi:
LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44,
LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75,  LM-79,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca  in  data  16  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  157
del 9 luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica  conseguita  nelle
seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S,  29/S,  30/S,  32/S,  35/S,  37/S,
45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,  ovvero  corrispondente
diploma di laurea ai sensi  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004; 
    c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8,  L30,  L21,  L27,
L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  155
del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7,  9,  16,
21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  245
del 19 ottobre 2000; 
    d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  88,  con
indirizzi e articolazioni diversi da  quelli  indicati  al  comma  3,
lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e
successive modificazioni,  con  indirizzi  specializzati  diversi  da
quelli indicati al comma 3, lettera c). 
  5. I corsi di formazione per  la  certificazione  energetica  degli
edifici e i relativi esami  sono  svolti,  a  livello  nazionale,  da
universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e
collegi  professionali,  autorizzati  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico di intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;  a  livello  regionale,  i  medesimi  corsi  sono  svolti
direttamente da regioni e province autonome, e da altri  soggetti  di
ambito  regionale  con  competenza  in  materia   di   certificazione
energetica autorizzati dalle predette regioni  e  province  autonome.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono  svolti
in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato  di
frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai  soggetti
erogatori dei corsi e degli esami. 
  6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  2,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
          176, S.O.: 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. (Omissis). 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.». 
              -   Il   decreto   16   marzo   2007    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          (Determinazione delle  classi  di  laurea  magistrale),  e'
          stato pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio  2007,  n.  157,
          S.O. 
              -  Il   decreto   28   novembre   2000   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          (Determinazione delle  classi  delle  lauree  universitarie
          specialistiche),  e'  stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, S.O. 
              -   Il   decreto   5   maggio   2004    del    Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          (Equiparazione  dei  diplomi  di  laurea  (DL)  secondo  il
          vecchio  ordinamento  alle  nuove   classi   delle   lauree
          specialistiche  (LS),  ai  fini  della  partecipazione   ai
          concorsi pubblici),  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196. 
              -   Il   decreto   16   marzo   2007    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          (Determinazione delle classi delle lauree universitarie) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n.
          155, S.O. 
              -   Il   decreto   4   agosto   2000    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          (Determinazione delle classi delle  lauree  universitarie),
          e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.  19  ottobre
          2000, n. 245, S.O. 
              - Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88  (Regolamento  recante
          norme per  il  riordino  degli  istituti  tecnici  a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il D.P.R. 30 settembre 1961,  n.  1222  (Sostituzione
          degli orari e dei programmi di insegnamento negli  istituti
          tecnici), e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          dicembre 1961, n. 299, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  (Attuazione
          della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al   rendimento
          energetico  nell'edilizia),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O. 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si definisce: 
                a)  "edificio"  e'  un   sistema   costituito   dalle
          strutture edilizie esterne che  delimitano  uno  spazio  di
          volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono
          detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti  e   dispositivi
          tecnologici che si trovano stabilmente al suo  interno;  la
          superficie esterna che delimita un edificio puo'  confinare
          con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente  esterno,
          il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi  a  un
          intero edificio ovvero a parti  di  edificio  progettate  o
          ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
          a se' stanti; 
                b) "edificio di nuova costruzione" e' un edificio per
          il quale la richiesta di permesso di costruire  o  denuncia
          di  inizio  attivita',  comunque  denominato,   sia   stata
          presentata successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
                c)  "prestazione  energetica,  efficienza  energetica
          ovvero rendimento di un edificio" e' la quantita' annua  di
          energia effettivamente consumata o  che  si  prevede  possa
          essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
          un uso standard dell'edificio, compresi la  climatizzazione
          invernale e estiva, la preparazione  dell'acqua  calda  per
          usi igienici sanitari, la ventilazione  e  l'illuminazione.
          Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
          tengono conto della  coibentazione,  delle  caratteristiche
          tecniche e di installazione, della  progettazione  e  della
          posizione   in   relazione    agli    aspetti    climatici,
          dell'esposizione al sole e dell'influenza  delle  strutture
          adiacenti,  dell'esistenza  di  sistemi  di  trasformazione
          propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
          degli  ambienti  interni,  che  influenzano  il  fabbisogno
          energetico; 
                d)  "attestato  di  certificazione  energetica  o  di
          rendimento  energetico  dell'edificio"  e'   il   documento
          redatto nel rispetto delle  norme  contenute  nel  presente
          decreto,   attestante   la   prestazione   energetica    ed
          eventualmente alcuni  parametri  energetici  caratteristici
          dell'edificio; 
                e) "cogenerazione"  e'  la  produzione  e  l'utilizzo
          simultanei di energia meccanica o elettrica  e  di  energia
          termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
          determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; 
                j)  "sistema  di  condizionamento   d'aria"   e'   il
          complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di
          trattamento dell'aria, attraverso il quale  la  temperatura
          e' controllata o puo' essere  abbassata,  eventualmente  in
          combinazione   con   il   controllo   della   ventilazione,
          dell'umidita' e della purezza dell'aria; 
                g) "generatore di calore o caldaia" e'  il  complesso
          bruciatore-caldaia che permette  di  trasferire  al  fluido
          termovettore il calore prodotto dalla combustione; 
                h) "potenza termica utile di un generatore di calore"
          e' la quantita' di calore trasferita nell'unita'  di  tempo
          al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
          kw; 
                i) "pompa di calore" e' un dispositivo o un  impianto
          che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una  sorgente
          di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
          a temperatura controllata; 
                l) "valori nominali delle potenze e  dei  rendimenti"
          sono i valori di potenza massima  e  di  rendimento  di  un
          apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per  il
          regime di funzionamento continuo. 
              2. Ai fini del presente decreto si applicano,  inoltre,
          le definizioni dell'allegato A.».