Art. 44 
 
(Riconoscimento   del   servizio   prestato   presso   le   pubbliche
amministrazioni di  altri  Stati  membri  e  semplificazioni  per  la
certificazione di qualita' delle  materie  prime  utilizzate  per  la
                      produzione di medicinali) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Relativamente  alle
aree della dirigenza  medica,  veterinaria  e  sanitaria  che  presta
servizio presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  per  le  quali
l'ordinamento  italiano  richiede,  ai  fini  del  riconoscimento  di
vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale  e
l'anzianita' siano maturate  senza  soluzione  di  continuita',  tale
condizione non si applica se la soluzione di continuita' dipende  dal
passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria,  di  cui  alla
legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato  membro  a  quella  di  un
altro Stato membro». 
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le  risorse  del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario  nazionale,  ai  fini
della successiva erogazione alle  regioni,  sulla  base  di  apposito
riparto, da effettuare con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di
cui  al  primo  periodo  dell'articolo  54,  comma  3,  del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.  Fino
alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54,  comma  2,
del medesimo decreto legislativo, anche  importate  da  paesi  terzi,
devono essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti
la conformita' alle norme di  buona  fabbricazione  rilasciata  dalla
persona qualificata responsabile della produzione del medicinale  che
utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita',  per  l'AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a  verificare  la  conformita'  delle
materie prime alla certificazione resa. 
  4. Il comma 3-bis  dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato.