Art. 9 
 
  (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei) 
 
  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado e le istituzioni educative, le  istituzioni  universitarie,  le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  gli  enti
pubblici non economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti  a  dare  precedenza,
nella  trattazione  degli  affari  di  competenza,  ai  procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi
alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale  e
alla pesca  e  alla  realizzazione  dei  progetti  realizzati  con  i
medesimi fondi. 
  2.   Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei  e  di   sottoutilizzazione   dei   relativi   finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la  Regione,
ove  accertino  ritardi  ingiustificati  nell'adozione  di  atti   di
competenza degli enti territoriali, possono  intervenire  in  via  di
sussidiarieta', sostituendosi all'ente  inadempiente  secondo  quanto
disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  all'utilizzazione  dei  diversi
fondi strutturali, nei  casi  in  cui  riscontrino  criticita'  nelle
procedure  di  attuazione  dei  programmi,  dei  progetti   e   degli
interventi  di  cui  al  comma  2,  riguardanti   la   programmazione
2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare
le inadempienze e accertarne  le  eventuali  cause,  rimuovendo,  ove
possibile, gli ostacoli verificatisi. 
  4. Ove non sia stato possibile superare le  eventuali  inadempienze
nel corso  della  Conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3,  le
amministrazioni, per  la  parte  relativa  alla  propria  competenza,
comunicano all'ente territoriale inadempiente  i  motivi  di  ritardo
nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al  comma
2 e indicano quali  iniziative  ed  atti  da  adottare.  In  caso  di
ulteriore mancato adempimento, entro il termine di  30  giorni  dalla
comunicazione, l'amministrazione  dello  Stato,  sentite  le  Regioni
interessate, adotta le iniziative  necessarie  al  superamento  delle
criticita'   riscontrate,   eventualmente   sostituendosi    all'ente
inadempiente attraverso la nomina di uno o piu' commissari ad acta. 
  5. Le risorse economiche  rinvenienti  dal  Fondo  di  solidarieta'
dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono  accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16  aprile
1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,  alle   gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi,  ovvero,  in
mancanza,   alle   amministrazioni   competenti,   fermo   il   ruolo
dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto
in sede europea.