(( Articolo 67 - Comitato delle Parti 1 Il Comitato delle Parti e' composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione. 2 Il Comitato delle Parti e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale. 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno. ))