Art. 3 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle
prove d'esame puo' essere subordinata al  superamento  di  una  prova
preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti su tutte le materie di cui all'art. 4. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. La correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati. 
  5. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a 6/10 (sei decimi). Il numero  di  candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della  graduatoria
della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino ad
un numero non superiore a  venti  volte  quello  dei  posti  messi  a
concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche  i  concorrenti  che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
  6. La commissione redige  la  graduatoria  secondo  l'ordine  della
votazione  riportata  dai  candidati.  La  graduatoria  della   prova
preselettiva e' approvata con decreto del Capo del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'
data notizia, con valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  della
pubblicazione sul sito  internet  www.vigilfuoco.it  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo  dell'articolo  7,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e'
          il seguente: 
                "Art. 7. Concorso per esame. 
              (Omissis). 
              2-bis. Le prove di esame possono  essere  precedute  da
          forme  di  preselezione  predisposte   anche   da   aziende
          specializzate in selezione di  personale.  I  contenuti  di
          ciascuna   prova   sono    disciplinati    dalle    singole
          amministrazioni le quali possono  prevedere  che  le  prove
          stesse siano predisposte  anche  sulla  base  di  programmi
          elaborati da esperti in selezione.".