Art. 2 1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'art. 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo». 2. Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: «2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 7 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'articolo 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.».