Art. 2 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La commissione esaminatrice  per  lo  svolgimento  della  prova
preliminare nonche' delle prove  di  esame  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i  dirigenti
penitenziari  dell'Amministrazione   penitenziaria   e   da   quattro
componenti  scelti  tra  i  dirigenti  penitenziari  ovvero   tra   i
funzionari dell'Amministrazione penitenziaria  appartenenti  all'area
funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi  del  Corpo  di
polizia penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore  a  commissario
capo». 
  2. Il comma 2 dell'art. 7  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: 
  «2.   Svolge   le   funzioni   di   segretario    un    funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente  ai  ruoli  direttivi
del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto ministeriale n. 297 del 1998, come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato: 
              «Art. 7 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
          esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova  preliminare
          nonche' delle prove di esame  di  cui  all'articolo  3  del
          presente decreto e' composta da un presidente scelto tra  i
          dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e
          da quattro componenti scelti tra i  dirigenti  penitenziari
          ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione  penitenziaria
          appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai
          ruoli direttivi del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  con
          qualifica non inferiore a commissario capo. 
              2. Svolge le  funzioni  di  segretario  un  funzionario
          dell'Amministrazione penitenziaria  appartenente  ai  ruoli
          direttivi  del  Corpo  di  polizia   penitenziaria   ovvero
          dell'area funzionale III. 
              3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti  per
          gli esami di lingue straniere. 
              4. Qualora il numero dei candidati superi il numero  di
          mille unita', la commissione, con successivo decreto,  puo'
          essere  integrata  di  un  numero  di  componenti  tali  da
          permettere, unico restando il presidente,  la  suddivisione
          in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 
              5. Per  supplire  ad  eventuali  temporanee  assenze  e
          impedimenti di uno dei componenti o  del  segretario  della
          commissione e delle sottocommissioni, puo' essere  prevista
          la nomina di uno o piu' componenti supplenti  e  di  uno  o
          piu' segretari supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della  commissione  esaminatrice  e
          delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.».