Art. 3 
 
  1. All'art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale  21
luglio 1998, n. 297,  dopo  le  parole  «e  successive  modifiche  ed
integrazioni», e' aggiunto il  seguente  periodo  «Sono  da  ritenere
comunque applicabili le previsioni dell'art. 9, comma 4, del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modifiche ed integrazioni». 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 giugno 2013 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio  2013,  registro  n.  6,
foglio n. 289 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto ministeriale n. 297 del 1998, come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato: 
              «Art. 9 (Rinvio). - 1.  Per  quanto  non  previsto  dal
          presente decreto, si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio  1994,  n.  487  ,   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni. Sono  da  ritenere  comunque  applicabili  le
          previsioni dell'articolo 9, comma 4, del  predetto  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e
          successive modifiche ed integrazioni.».