Art. 3 1. All'art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», e' aggiunto il seguente periodo «Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'art. 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni». Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 giugno 2013 Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 289
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 9 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed integrazioni. Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'articolo 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.».