Art. 3 Convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR 1. Le modalita' di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: "Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato (Omissis). 2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.".