Art. 3 
 
        Convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR 
 
  1. Le modalita' di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni
e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e  ai  servizi
resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite  convenzioni
aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato 
              (Omissis). 
              2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonche' al  fine  di
          agevolare l'acquisizione d'ufficio ed  il  controllo  sulle
          dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni  e  dati
          relativi a stati, qualita' personali e fatti  di  cui  agli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le  Amministrazioni
          titolari di banche  dati  accessibili  per  via  telematica
          predispongono, sulla base  delle  linee  guida  redatte  da
          DigitPA, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  apposite  convenzioni  aperte  all'adesione  di
          tutte le amministrazioni interessate volte  a  disciplinare
          le modalita' di accesso  ai  dati  da  parte  delle  stesse
          amministrazioni procedenti, senza oneri a loro  carico.  Le
          convenzioni valgono anche  quale  autorizzazione  ai  sensi
          dell'art. 43, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 445 del 2000.".