Art. 4 Relazione al Parlamento 1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'anno 2014, e fino al completamento del processo di riordino di cui al presente regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e informa, altresi', circa il processo di reimpiego del personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 agosto 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri Mauro, Ministro della difesa Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013 Difesa, registro n. 5, foglio n. 299
Note all'art. 4: Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «Art. 12. Relazioni al Parlamento - 1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacita' operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d) gli altri elementi di cui all' art. 548. 2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.».