Art. 4 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo  12  del  codice
dell'ordinamento militare, a decorrere  dall'anno  2014,  e  fino  al
completamento  del  processo  di  riordino   di   cui   al   presente
regolamento, il Ministro  della  difesa  informa  il  Parlamento  sui
risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  medesimo
regolamento e informa, altresi', circa il processo di  reimpiego  del
personale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                                         Mauro, Ministro della difesa 
 
                   Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013 
Difesa, registro n. 5, foglio n. 299 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n.
          66 del 2010 e' il seguente: 
                «Art. 12. Relazioni al Parlamento -  1.  Il  Ministro
          della difesa, in sede di presentazione annuale dello  stato
          di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: 
                  a)  l'evoluzione  del  quadro   strategico   e   le
          implicazioni militari della situazione delle alleanze; 
                  b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze,
          con riguardo alla capacita' operativa e  alla  preparazione
          delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; 
                  c) la nota  aggiuntiva  allo  stato  di  previsione
          della spesa; 
                  d) gli altri elementi di cui all' art. 548. 
              2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro
          il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo  stato  di
          avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla
          necessita'  di  apportarvi  correttivi  nei  limiti   degli
          stanziamenti di bilancio e  delle  dotazioni  organiche  di
          personale previste dalle vigenti disposizioni. Il  Ministro
          della difesa evidenzia altresi', nella medesima  relazione,
          le  modalita'  attraverso   le   quali   il   processo   di
          ristrutturazione attua il principio del  coordinamento  tra
          le Forze armate.».