Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Al  fine  di  consentire  il  rientro  dallo  scostamento  dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per  l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative  alle  spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e  rese  indisponibili  per
ciascun Ministero secondo quanto  indicato  nell'allegata  tabella  B
tali    da    assicurare    complessivamente     un     miglioramento
dell'indebitamento  netto  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  590
milioni di euro per il medesimo anno. 
  2. Le quote di risorse accantonate  relative  alle  spese  correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese  iscritte  negli  stati  di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e  innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'  connesse  allo
svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano  2015.  Per  effettive,
motivate e documentate esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli  accantonamenti
di   cui   al   primo   periodo,   con   invarianza   degli   effetti
sull'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  restando
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al  comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249  milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno  2013  sul
fondo per la concessione dei contributi per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  in
attuazione del presente decreto.