Art. 4 
 
 
         Violazioni riguardanti le procedure di stordimento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nel caso
di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da  riti
religiosi, a  condizione  che  la  macellazione  abbia  luogo  in  un
macello. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel  caso
di  macellazione  di  animali  sottoposti  a  particolari  metodi  di
macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorita'
sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il  successivo
inoltro al  Ministero  della  salute,  di  rispettare  le  condizioni
previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
1.000 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che,  in
violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario  della  Azienda
sanitaria locale  territorialmente  competente  per  l'aumento  della
frequenza dei controlli di cui  all'articolo  5  del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 300 euro a 700 euro.