Art. 5 
 
 
                Violazioni riguardanti i dispositivi 
                di immobilizzazione e di stordimento 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 6.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo  1,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 6.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo  2,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo  3,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro.