Art. 8 
 
 
Violazioni  riguardanti   la   configurazione,   la   costruzione   e
                     l'attrezzatura dei macelli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a  6.000  euro  ed  e'  disposta  la  sospensione
dell'attivita' da uno a tre  mesi.  L'autorita'  competente  che,  in
occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della  non
conformita'    della    configurazione,    della    costruzione     e
dell'attrezzatura del macello dispone la  sospensione  dell'attivita'
fino all'avvenuto adeguamento. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro.