Art. 4 
 
 
                 Sperimentazione del piano dei conti 
 
  1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo  assetto
contabile definito  dal  presente  regolamento  alle  esigenze  della
finanza pubblica e la necessita' di eventuali adeguamenti e modifiche
a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le amministrazioni di
cui  all'articolo  3  del  presente  regolamento   e'   avviata   una
sperimentazione della durata di un esercizio finanziario. 
  2. La sperimentazione riguardera', tra l'altro, la valutazione  del
livello minimo di articolazione del  piano  dei  conti  integrato,  i
livelli  gerarchici  da  definire  in  relazione  alle   peculiarita'
contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in
relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile di  cui
il piano dei conti fa parte  e  la  valutazione  delle  scritture  di
correlazione tra i moduli costituenti il piano dei conti integrato di
cui all'allegato 1. 
  3. Entro 150 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
individuate  le  amministrazioni  coinvolte   nella   sperimentazione
secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa  e
di   rappresentativita'   nei   sottosettori    del    conto    delle
amministrazioni pubbliche  relativi  alle  amministrazioni  centrali,
alle amministrazioni locali, diverse da quelle  soggette  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e  agli  enti  di  previdenza  e
assistenza sociale,  come  individuati  dall'articolo  10,  comma  2,
lettera  a),  della  legge   31   dicembre   2009,   n.   196.   Alla
sperimentazione partecipa, per ciascuno dei sottosettori, almeno  una
amministrazione con le caratteristiche soprarichiamate. 
  4. Gli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 sono tenuti in
considerazione  ai  fini  dell'attuazione   della   delega   di   cui
all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «2. La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'art.  9,  comma  1.  Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
                a) gli obiettivi di politica economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale;». 
              - Per il testo dell'art. 40 della citata legge  n.  196
          del 2009, vedasi nelle note all'art. 1.