Art. 2 
 
 
            Disposizioni in materia di acconti di imposte 
 
  1. All'articolo 11,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 20 e' inserito il seguente comma: 
  "20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15,  comma  4,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124,  per  il  periodo
d'imposta in corso  al  31  dicembre  2013,  la  misura  dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  per  gli  enti  creditizi  e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  per
la Banca d'Italia e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano
attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.". 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2013,  per  gli  enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, per la Banca d'Italia  e  per  le  societa'  e  gli  enti  che
esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo  77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  applicata
con una addizionale di 8,5 punti percentuali.  L'addizionale  non  e'
dovuta  sulle  variazioni  in  aumento  derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico. 
  3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la  tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  comma  2  e
provvedono al relativo versamento; i soggetti che  hanno  esercitato,
in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale  di
cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il  proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2  senza  tener
conto del reddito imputato dalla societa' partecipata. 
  4. La seconda o unica rata  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' dovuta per il  periodo  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013, determinata in misura corrispondente  alla  differenza
fra l'acconto  complessivamente  dovuto  e  l'importo  dell'eventuale
prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre  2013  ovvero,
per i soggetti il cui  periodo  d'imposta  non  coincide  con  l'anno
solare, entro il decimo  giorno  del  dodicesimo  mese  dello  stesso
periodo d'imposta. 
  5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che  applicano  l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo, sono tenuti, entro il  16  dicembre  di  ciascun
anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari  al  100
per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei  primi
undici mesi del medesimo anno, ai sensi  del  comma  9  del  medesimo
articolo 6.  Il  versamento  effettuato  puo'  essere  scomputato,  a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai  versamenti  della
stessa imposta sostitutiva. 
  6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.
124 e' sostituito dal seguente:  "4.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze effettua il monitoraggio  sulle  entrate  di  cui  alle
lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio  emerga  un
andamento che non  consenta  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
maggior  gettito  indicati  alle  medesime   lettere,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare  entro
il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura  degli  acconti
ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013  e
2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle  accise  di
cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in
misura tale da assicurare il  conseguimento  dei  predetti  obiettivi
anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate  che
si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.".