Art. 6 
 
 Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  protezione  civile,  le
regioni  o  province  autonome  interessate,  si  pronunciano   entro
quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina
puo' comunque essere adottato.»; 
    b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i  seguenti:
«Possono  essere  nominati  commissari  anche  i  presidenti  o   gli
assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non  si
applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n.  2.  I  commissari  possono  avvalersi,  per   le   attivita'   di
progettazione degli interventi, per le procedure di  affidamento  dei
lavori, per le attivita' di direzione lavori  e  collaudo,  per  ogni
altra  attivita'  di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa   a
progettazione, affidamento ed  esecuzione  dei  lavori,  ivi  inclusi
servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni
e delle regioni  interessate  dagli  interventi,  dei  provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche' dell'ANAS; al  personale
degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi,
salvo il rimborso delle spese.».