art. 1 (commi 101-200)
  101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Al fine di garantire la tempestiva  realizzazione  delle  opere
Expo  indispensabili  per  l'Evento  e  per  far  fronte  al  mancato
contributo in  conto  impianti  dovuto  dai  soci  inadempienti,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su  richiesta
del Commissario Unico di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali  interessati,  sono
revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali  relativi  ad  opere
connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre  2008,  e  successive
modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di  pertinenza
del tavolo istituzionale comprensivo  degli  interventi  regionali  e
sovraregionali istituito con il citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e  presieduto  dal  Presidente
pro tempore della regione Lombardia. 
  5-bis. Per  l'attuazione  del  comma  5,  i  finanziamenti  statali
relativi  alle  opere  di  connessione  infrastrutturale  del  tavolo
Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del  Commissario  Unico
d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  --  Direzione
generale per lo sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed  i
progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO:  infrastrutture
strategiche  di  connessione  all'Expo  2015"  e   finalizzato   alla
realizzazione  delle  opere   indispensabili   per   lo   svolgimento
dell'Evento. 
  5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
 
  102. Per  fronteggiare  le  straordinarie  esigenze  connesse  alla
realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso  la  tempestiva
acquisizione e realizzazione  delle  infrastrutture  delle  Forze  di
polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la  spesa  di
38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui  34  milioni  di  euro  in
conto capitale, e di 88 milioni di  euro  per  l'anno  2015.  Per  le
medesime finalita', in favore del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per  l'anno  2014,
di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni  di  euro
per l'anno 2015. 
 
  103.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza  dell'impiego  delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle  peculiari  esigenze
dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili  per  il
trattamento  economico  accessorio  del  personale  appartenente   ai
predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste  dagli
ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni  di
euro. In relazione alle somme di cui  al  presente  comma  non  trova
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
  104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
107 milioni di euro per l'anno 2014 e di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2015. 
 
  105. Al fine di garantire continuita'  di  risorse  destinate  alla
spesa per interventi  a  favore  dei  beni  culturali,  il  comma  16
dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. 
 
  106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e  nel
limite di  100  milioni  di  euro  annui,  delle  risorse  aggiuntive
annualmente previste per infrastrutture e  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal  CIPE,
nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma
di interventi in favore dei beni culturali. 
  4-bis. Al fine di  tutelare  e  promuovere  il  patrimonio  morale,
culturale  e  storico  dei  luoghi  di   memoria   della   lotta   al
nazifascismo, della Resistenza e della  Guerra  di  liberazione,  una
quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016,  e'  destinata  a  finanziare
interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli
interventi di cui al presente comma  sono  individuati  dal  Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  giugno  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013». 
 
  107.  Allo  scopo  di  mantenere  adeguati  livelli  di   capacita'
operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98
e 99, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono  rifinanziate,
rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014
e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 
 
  108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
comma 15 e' aggiunto il seguente: 
  «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga  esclusivamente  o
prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in  stato  di  grave  crisi
economica derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al
fine  di  sostenere  l'occupazione,  di  favorire   i   processi   di
riconversione   industriale   e   di   evitare   grave    pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di  gestione  del
porto puo' destinare una quota, comunque  non  eccedente  il  15  per
cento, delle entrate proprie derivanti dalle  tasse  a  carico  delle
merci imbarcate e  sbarcate,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del
bilancio dello  Stato,  a  iniziative  a  sostegno  dell'occupazione,
nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei  prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al  pensionamento
di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono
essere erogati per un  periodo  eccedente  cinque  anni,  o  comunque
eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono  condizionati
alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il  5  per  cento
all'anno. Per  tutto  il  periodo  in  cui  il  soggetto  autorizzato
beneficia del sostegno di cui al presente comma, non  puo'  procedere
ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori». 
 
  109.  Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  contrasto
dell'evasione  fiscale,  delle   frodi   fiscali,   dell'immigrazione
clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in
materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando  il  controllo
economico del territorio, e' autorizzato un contributo a  favore  del
Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno  2014,
di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal  2016  al  2020  per  l'ammodernamento  e  la
razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il  miglioramento  e
la  sicurezza  delle  comunicazioni  nonche'  il  completamento   del
programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo. 
 
  110. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno  2014  al  fine  di  finanziare  gli  interventi  per
potenziare la rete infrastrutturale  per  la  mobilita'  al  servizio
della Fiera di Verona. 
 
  111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014  di  interventi
di messa in sicurezza del  territorio,  le  risorse  esistenti  sulle
contabilita'  speciali  relative  al  dissesto   idrogeologico,   non
impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo
complessivo di 600 milioni di euro, nonche'  le  risorse  finalizzate
allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del  20  gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7  milioni  di
euro,  devono  essere  utilizzate  per  i   progetti   immediatamente
cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati
finalizzati alla riduzione del rischio, alla  tutela  e  al  recupero
degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli  obiettivi
della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
comunitaria in materia di acque, e della  direttiva  2007/60/CE,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine,
entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare verifica la  compatibilita'  degli  accordi  di
programma  e  dei   connessi   cronoprogrammi   con   l'esigenza   di
massimizzare  la  celerita'  degli  interventi  in   relazione   alle
situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone  e,  se
del caso, propone alle regioni le integrazioni  e  gli  aggiornamenti
necessari.  Entro  il  30  aprile  2014  i  soggetti  titolari  delle
contabilita' speciali concernenti gli interventi contro  il  dissesto
idrogeologico finalizzano  le  risorse  disponibili  agli  interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il  tramite
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
presentano  specifica  informativa  al  CIPE  indicando  il  relativo
cronoprogramma  e  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  gia'
avviati. La mancata  pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero  il
mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la
revoca del finanziamento statale e la  contestuale  rifinalizzazione,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
delle risorse ad altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico,
fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle  risorse
attraverso una rimodulazione dei singoli accordi  di  programma,  ove
esistano progetti  immediatamente  cantierabili  compatibili  con  le
finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria
programmazione finanziaria, entro il mese di settembre,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  presenta  al
CIPE  una  relazione  in  ordine  agli   interventi   in   corso   di
realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di
programma, unitamente al fabbisogno finanziario  necessario  per  gli
esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto  idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50  milioni  di  euro
per  l'anno  2015  e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno   2016.
All'articolo  17,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n.  26,  le  parole:  «non  oltre  i  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». 
 
  112.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un  apposito
fondo  da  ripartire,  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  con
una dotazione di 10 milioni di  euro  per  l'esercizio  2014,  di  30
milioni di euro per l'esercizio 2015 e di  50  milioni  di  euro  per
l'esercizio 2016, al fine di finanziare  un  piano  straordinario  di
tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato  prioritariamente
a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano,
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di  programma
con  gli  enti  territoriali  e  locali  interessati,  individua  gli
interventi necessari e  i  soggetti  che  vi  provvedono  nonche'  le
modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che
devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento
del costo complessivo  dell'intervento.  Gli  interventi  di  cui  al
presente comma sono monitorati ai sensi del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
 
  113.   Fatta   salva   la   responsabilita'    dell'autore    della
contaminazione e del proprietario  delle  aree  in  conformita'  alle
leggi vigenti e fatto salvo il dovere  dell'autorita'  competente  di
procedere alla ripetizione delle spese sostenute per  gli  interventi
di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli  ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti  dalla  legge,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni  di  euro
per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento  di  un
piano straordinario di bonifica delle discariche abusive  individuate
dalle competenti autorita' statali in  relazione  alla  procedura  di
infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il  piano  di  cui  al  presente
comma, approvato con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di
programma con gli enti territoriali e locali  interessati,  individua
gli interventi  necessari  e  i  soggetti  che  vi  provvedono  e  le
modalita' di erogazione del finanziamento  per  fasi  di  avanzamento
degli  interventi  medesimi,  che   devono   corrispondere   ad   una
percentuale non inferiore al  20  per  cento  del  costo  complessivo
dell'intervento.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in  relazione  ai
costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di
proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.  Gli
interventi di cui al presente comma  sono  monitorati  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
 
  114. Al fine di elaborare e di realizzare  progetti  di  ricerca  e
sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione  della
Sicilia  orientale,  con   particolare   riferimento   al   reimpiego
sostenibile degli scarti provenienti  dalla  lavorazione  industriale
degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro. Le predette risorse  sono  iscritte  in  apposito  capitolo  da
istituire nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dello
sviluppo  economico.  Con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  individuate  le  modalita'  per
l'accesso ai  contributi  erogati  mediante  le  risorse  di  cui  al
presente comma. 
 
  115. Al fine di consentire l'esercizio del  diritto  di  prelazione
per l'acquisto dell'isola di Budelli, in  deroga  al  comma  1-quater
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro nel 2014. 
 
  116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere  e  marine,
delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e  di  Capo  Milazzo,
all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,  dopo
la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti: 
  «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
  ee-sexies) Capo Milazzo». 
 
  117. Al fine di garantire la piu'  rapida  istituzione  delle  aree
marine protette di cui al  comma  116  e'  autorizzata  la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015.
Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di  cui
al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6  dicembre
1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione  e  il  funzionamento
delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 32 della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di
euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 10 dell'articolo 8 della  legge  4  aprile  2001,  n.  93,  per
l'istituzione di nuove  aree  marine  protette,  e'  incrementata  di
200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e  di  gestione  delle
aree marine  protette  gia'  istituite.  Al  fine  di  consentire  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  sorveglianza  nelle  aree   marine
protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge  6  dicembre
1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma
99, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'  incrementata  di  un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A  tal  fine  le
disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
possono essere  utilizzate  anche  per  consentire  lo  sviluppo  del
programma  di  potenziamento  e  adeguamento   delle   infrastrutture
dell'amministrazione ivi indicata. 
 
  118. Al fine di favorire i  processi  di  ricostruzione  e  ripresa
economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli  eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente  della  regione,
in qualita' di  Commissario  delegato  per  l'emergenza,  predispone,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico
nominato ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa  in
sicurezza e il ripristino del  territorio  interessato  dagli  eventi
alluvionali.  Al   fine   di   favorire   un'oculata   pianificazione
territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva
del rischio idrogeologico, il piano di  cui  al  primo  periodo  deve
prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in  aree  sicure
degli   edifici   costruiti   nelle   zone   colpite   dall'alluvione
classificate nelle classi di rischio R4  e  R3  secondo  i  piani  di
assetto idrogeologico, o comunque evidentemente  soggette  a  rischio
idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici  adibiti  a
civile abitazione o ad  attivita'  produttiva  possono  usufruire  di
fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree
classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2,
previa realizzazione di adeguati interventi di  messa  in  sicurezza.
Gli  interventi  sul  reticolo  idrografico   non   devono   alterare
l'equilibrio sedimentario dei  corsi  d'acqua  e  gli  interventi  di
naturalizzazione e di sfruttamento di aree  di  laminazione  naturale
delle acque devono essere  prioritari  rispetto  agli  interventi  di
artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le  risorse
non programmate alla data di entrata in vigore della  presente  legge
giacenti  sulla  contabilita'  speciale  intestata   al   Commissario
straordinario per il dissesto idrogeologico,  di  cui  al  precedente
periodo, e quelle di cui  al  comma  122,  ad  esclusione  dei  fondi
provenienti dal bilancio della regione Sardegna. 
 
  119. Al fine di garantire un  adeguato  livello  di  erogazione  di
servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, a  decorrere  dal  1º  gennaio
2014 gli obiettivi finanziari  previsti  dalla  disposizione  di  cui
all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria. 
 
  120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo
stato di  attuazione  degli  interventi  previsti  nell'ambito  della
programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni  di  euro  per
l'anno  2014  e'  destinato  ad  interventi  in  conto  capitale  nei
territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. 
 
  121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono  assegnati
dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della  protezione  civile,
50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016,  a  valere
sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono  stabilite  le
procedure per la concessione dei contributi a  valere  sugli  importi
assegnati dal CIPE. 
 
  122. All'articolo 32, comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente: 
  «n-quinquies)  delle  spese  effettuate  a  valere  sulle   risorse
assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del  20
gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di  euro,  limitatamente  all'anno
2014». 
 
  123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e
provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui  al  comma
118,  il  Presidente  della  societa'  ANAS  Spa,  in   qualita'   di
Commissario delegato per gli interventi di ripristino  della  stessa,
provvede in via di anticipazione sulle  risorse  autorizzate  per  il
programma di cui all'articolo 18,  comma  10,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98,  e  successivi  rifinanziamenti,  sentito   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
  124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad
assegnare 50 milioni di euro per  l'anno  2015  per  la  prosecuzione
degli interventi di cui al comma 118. 
 
  125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma  126,  nelle  more  del
riordino della disciplina del  settore  energetico,  le  disposizioni
sospensive di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile  2002,  n.  55,  devono  ritenersi  applicabili  a  tutte   le
fattispecie insorte a decorrere  dal  10  febbraio  2002,  stante  la
stabilizzazione del citato  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29  agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
2003, n. 290. 
 
  126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e'  esclusa
l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.  393.
Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita'
delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di  impresa  anche
nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione
del contenzioso giurisdizionale amministrativo  tuttora  pendente  in
materia di  applicazione  dell'articolo  16  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 15  della  legge  2  agosto
1975, n. 393, le  parti  possono  stipulare  la  convenzione  di  cui
all'articolo 15 della legge 2 agosto  1975,  n.  393,  con  finalita'
transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo  15,  comma
1, della legge 2 agosto 1975, n. 393. 
 
  127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera a),  le  parole:  «1.840  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»; 
    b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
  «b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; 
    c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma  non  a  55.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»; 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
 
  128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo  conto
dell'andamento infortunistico aziendale, e'  stabilita  la  riduzione
percentuale  dell'importo  dei  premi   e   contributi   dovuti   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, da  applicare  per  tutte  le  tipologie  di  premi  e
contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo
pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni  di  euro
per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.
Il predetto decreto definisce  anche  le  modalita'  di  applicazione
della  riduzione  a  favore  delle  imprese  che   abbiano   iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio,  nel  rispetto  delle  norme  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, ai sensi di quanto previsto  agli  articoli  19  e  20  delle
modalita' per l'applicazione delle tariffe e  per  il  pagamento  dei
premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del  22  gennaio  2001.  Sono
comunque  esclusi  dalla  riduzione  i  premi  e  i  contributi   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8  della
legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni;  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  28  marzo  2007,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296; articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione
dei  risultati  gestionali  dell'ente  e   dei   relativi   andamenti
prospettici, per effetto della riduzione dei premi  e  contributi  di
cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente  da  parte  del
bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro  per
l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015  e  700  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2016,  da  computare  anche  ai  fini  del
calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo  39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.  La  riduzione  dei
premi e contributi di cui al primo  periodo  del  presente  comma  e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle  tariffe  dei  premi  e
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie professionali. L'aggiornamento dei  premi  e  contributi  e'
operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto
dell'andamento economico,  finanziario  e  attuariale  registrato  da
ciascuna di esse e garantendo il  relativo  equilibrio  assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e  alle  iniziative  di
cui ai commi 129 e 130 si fa fronte  con  le  somme  sopra  indicate,
nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL  per  il
triennio  2013-2015  per  il  finanziamento  dei  progetti   di   cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e  successive  modificazioni,  nei  limiti  dell'importo  di  120
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi   interessati.   La
programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015
tiene conto del predetto onere di cui  ai  commi  129  e  130,  fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A  decorrere  dall'anno
2016, l'INAIL effettua  una  verifica  di  sostenibilita'  economica,
finanziaria e attuariale, asseverata dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
 
  129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di
rivalutazione  automatica  degli  importi  indicati  nella   «tabella
indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
a),  del  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  in  via
straordinaria, e' riconosciuto un  aumento  delle  indennita'  dovute
dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del  danno
biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per  cento
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie  di  impiegati
ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli  anni  dal  2000  al
2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di  50  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinati  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione di cui al comma 128. 
 
  130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,
l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Se  l'infortunio  ha   per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti  sotto  indicati
una rendita nella misura di cui ai numeri  seguenti  ragguagliata  al
100 per cento della retribuzione calcolata  secondo  le  disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori  deceduti  a  decorrere
dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e'  calcolata,  in  ogni
caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:». 
 
  131. I benefici a carico del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari
superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e  2),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni,  e,  in  loro
mancanza, ai superstiti indicati ai  numeri  3)  e  4)  del  medesimo
articolo 85. 
 
  132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 
  «4-quater. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano  il  numero  di  lavoratori  dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto  al  numero  dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati  nel
periodo d'imposta precedente, e' deducibile  il  costo  del  predetto
personale per un importo annuale non  superiore  a  15.000  euro  per
ciascun  nuovo  dipendente  assunto,  e  nel  limite  dell'incremento
complessivo del  costo  del  personale  classificabile  nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per
il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto  a
tempo indeterminato e per i  due  successivi  periodi  d'imposta.  La
suddetta deduzione decade se,  nei  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in cui e' avvenuta  l'assunzione,  il  numero  dei  lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete, in ogni caso, per ciascun periodo  d'imposta  a  partire  da
quello di assunzione, sempre che permanga  il  medesimo  rapporto  di
impiego. L'incremento della  base  occupazionale  va  considerato  al
netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in   societa'
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, allo  stesso  soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  e),  la  base
occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento
al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta  solo  con
riferimento all'incremento dei lavoratori  utilizzati  nell'esercizio
di  tale  attivita'.  In   caso   di   lavoratori   impiegati   anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai  fini  della  deducibilita'  del  costo,  il  solo
personale dipendente con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al  rapporto
di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Non  rilevano  ai  fini  degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di  imprese  di
nuova  costituzione  non  rilevano   gli   incrementi   occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo  in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico  o  di  superficie.  Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un  servizio
pubblico,  anche  gestito  da   privati,   comunque   assegnata,   la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al  numero
di  lavoratori  assunti  in  piu'  rispetto  a  quello   dell'impresa
sostituita»; 
    b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati; 
    c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: 
  «4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo  delle   deduzioni
ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il
limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese  a  carico  del  datore  di  lavoro  e   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  e'
alternativa alla fruizione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1». 
 
  133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «fra  il  1º  giugno  2013  e  il  30
settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:  «fra  il  1º  giugno
2013 e il 31 marzo 2014»; 
    b) al comma 5,  le  parole:  «entro  il  31  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014». 
 
  134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  133  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
  135. Con effetto  dal  1º  gennaio  2014  e  con  riferimento  alle
trasformazioni di contratto a tempo  indeterminato  decorrenti  dalla
predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, al primo periodo, le parole:  «Nei  limiti  delle  ultime  sei
mensilita'» sono soppresse. 
 
  136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma  39
e' abrogato. 
 
  137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  «Dal  quarto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dal settimo»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre  2016  l'aliquota
e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per  cento  e  al
4,75 per cento». 
 
  138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  determinano
l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in
corso  al  31  dicembre  2014  e  al  31  dicembre  2015  utilizzando
l'aliquota percentuale per il calcolo del  rendimento  nozionale  del
capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente. 
 
  139. Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: 
  «A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
adeguamento di cui al comma 12,»; 
    b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del: 
    a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013  al
31 dicembre 2014; 
    b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015  al  31
dicembre 2015. 
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle  spese
sostenute per  interventi  relativi  a  parti  comuni  degli  edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il
singolo condominio nella misura del: 
    a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013  al  30
giugno 2015; 
    b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al  30
giugno 2016»; 
    c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il  31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  il
31 dicembre 2015»; 
    d) all'articolo 16: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Ferme   restando   le   ulteriori   disposizioni    contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati  nel
comma  1  del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse  non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al: 
    a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al  31
dicembre 2014; 
    b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015»; 
  2) al comma 1-bis, le parole da: «fino  al  31  dicembre  2013»  a:
«unita' immobiliare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta  lorda  nella  misura
del: 
    a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; 
    b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino  a
concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate
sostenute per l'acquisto di mobili e di  grandi  elettrodomestici  di
classe non  inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
apparecchiature per le quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per cento delle spese  sostenute  dal  6  giugno  2013  al  31
dicembre 2014  ed  e'  calcolata  su  un  ammontare  complessivo  non
superiore a 10.000 euro. Le  spese  di  cui  al  presente  comma  non
possono  essere  superiori  a  quelle  sostenute  per  i  lavori   di
ristrutturazione di cui al comma 1». 
 
  140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  e  successive
modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o  al
cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. 
 
  141.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  140,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
 
  142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
145. 
 
  143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
 
  144. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
 
  145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono  versate
in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro il termine di versamento del saldo  delle  imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione e' eseguita,  e  le  altre  con  scadenza  entro  il
termine rispettivamente previsto per  il  versamento  a  saldo  delle
imposte sui redditi relative ai  periodi  d'imposta  successivi.  Gli
importi da versare possono essere compensati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
  146. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del decreto del Ministro  delle  finanze  13  aprile  2001,  n.  162,
nonche' le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86,  e  dei
commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. 
 
  147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  143,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione di imposta ai fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 142. 
 
  148. Al trasferimento previsto dal  comma  6  dell'articolo  6  del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo  4  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  8  giugno  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del  13  giugno  2011,
qualunque  sia  la  categoria  di  provenienza;  ai  maggiori  valori
iscritti in bilancio per effetto del comma 6,  primo  periodo,  dello
stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali,  con
l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi  e  nei  termini
previsti dal comma 145. 
 
  149. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
  «22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22  concernenti  la
deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori  o  minori
valori  che  derivano  dall'attuazione   di   specifiche   previsioni
contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo  comma  22
non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti
ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e  del  valore  della
produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento
agli strumenti finanziari emessi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge». 
 
  150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter  dell'articolo
15 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
alle operazioni effettuate a decorrere  dal  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva  e'
dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di  scadenza  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di  imposta  in
riferimento  al   quale   l'operazione   e'   effettuata.   L'imposta
sostitutiva dovuta  per  le  operazioni  effettuate  nel  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il  termine  di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
 
  151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  150  decorrono
dal secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  del  pagamento
dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in  caso
di atti di realizzo riguardanti le  partecipazioni  di  controllo,  i
marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui  si
riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di
imposta successivo a quello del pagamento  dell'imposta  sostitutiva.
L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui  al  comma  150
non e' consentito sui valori  oggetto  delle  opzioni  per  i  regimi
previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e  176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e viceversa. 
 
  152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono  stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 
  153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
condizioni  e  modalita'  per  la  definizione  di  un   sistema   di
remunerazione  di  capacita'  produttiva  in  grado  di  fornire  gli
adeguati  servizi  di  flessibilita',   nella   misura   strettamente
necessaria a garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico  e  la
copertura dei fabbisogni effettuata  dai  gestori  di  rete  e  senza
aumento dei prezzi e  delle  tariffe  dell'energia  elettrica  per  i
clienti finali, nell'ambito della disciplina del  mercato  elettrico,
tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con  le
misure previste dal decreto legislativo 19  dicembre  2003,  n.  379.
Nelle more dell'attuazione del sistema  di  cui  al  presente  comma,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive  modificazioni.  Il
comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
 
  154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata  in
vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a
tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei
servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone  che,  nel  corso
degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo  riconosciute
colpite  da  eventi  calamitosi   con   provvedimenti   normativi   o
amministrativi. La proroga e'  concessa  anche  nel  caso  in  cui  a
ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono  le  opere  connesse
agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e'  aggiornato  il
sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  secondo  criteri   di
diversificazione e innovazione tecnologica  e  di  coerenza  con  gli
obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione previsti dalla direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. 
 
  155. Il comma 7-bis dell'articolo 5  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e' sostituito dal seguente: 
  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia  elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio  entro  il
31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento  del
diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia
elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo,  per  un  periodo
massimo di un anno a decorrere dalla data indicata  dall'operatore  e
compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre  2013,  e  del  10  per
cento  per  l'ulteriore  successivo  periodo  di  un  anno.   Qualora
l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento,
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa  applica  nei  successivi
tre anni di esercizio una riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo
spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla  quale
e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.  L'incremento   e'
applicato per gli  impianti  a  certificati  verdi  sul  coefficiente
moltiplicativo   spettante   e,   per   gli   impianti   a    tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». 
 
  156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2014»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2013»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014». 
 
  157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2015 e 2016, confluiscono nel Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  158.  Al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili  ai  crediti  verso  la
clientela  iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo.  Tali  componenti
concorrono  al  valore  della  produzione  netta  in  quote  costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese  di  valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo. Tali componenti concorrono al valore della  produzione  netta
in quote costanti nell'esercizio in cui  sono  contabilizzate  e  nei
quattro successivi». 
 
  159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano  dal  periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
 
  160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma  1,
per  gli  atleti  professionisti  si  considera  altresi'  il   costo
dell'attivita'  di  assistenza  sostenuto  dalle  societa'   sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad  oggetto  le
prestazioni sportive  degli  atleti  professionisti  medesimi,  nella
misura del 15 per cento, al netto  delle  somme  versate  dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di  assistenza  nelle
medesime trattative»; 
    b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo  le  parole:
«e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti:  «,  diverse  da
quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Gli  elementi  certi  e  precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal  bilancio
operata in applicazione dei principi contabili»; 
    c) all'articolo 106: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Per gli enti creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la  clientela  iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo,
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono
deducibili   in   quote   costanti   nell'esercizio   in   cui   sono
contabilizzate e  nei  quattro  successivi.  Le  perdite  su  crediti
realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  sono   deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le  perdite  deducibili  in
quinti  si  assumono  al  netto  delle  rivalutazioni   dei   crediti
risultanti in bilancio»; 
      2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati; 
      3) al comma 4, dopo  la  parola:  «crediti»  sono  inserite  le
seguenti: «rilevanti ai fini del  presente  articolo»  e  le  parole:
«nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio"  iscritte
nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono
soppresse; 
    d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti
di assicurazione  dei  rami  danni,  per  la  parte  riferibile  alla
componente  di  lungo  periodo,  e'  deducibile  in  quote   costanti
nell'esercizio  in  cui  e'  iscritta  in  bilancio  e  nei   quattro
successivi». 
 
  161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano  dal  periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta  ferma  l'applicazione
delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche  di  valore  e
alle variazioni della  riserva  sinistri  relativa  ai  contratti  di
assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei  periodi  di
imposta precedenti. 
 
  162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le  parole:  «e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di  quindici  se  lo
stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle  seguenti:
«; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per  un  periodo
non inferiore a dodici anni»; 
    b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo,  le  parole:
«ai due terzi» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  meta'»  e  le
parole: «in caso  di  beni  immobili,  qualora  l'applicazione  della
regola di cui al periodo precedente determini un risultato  inferiore
a undici anni ovvero superiore  a  diciotto  anni,  la  deduzione  e'
ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici  anni
ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni». 
 
  163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai  contratti
di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
  164. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40, comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e le cessioni, da parte  degli  utilizzatori,  di
contratti  di  locazione  finanziaria  aventi  ad  oggetto   immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972»; 
    b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 8-bis. - 1. Atti  relativi  alle  cessioni,  da  parte  degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili strumentali, anche da costruire  ed  ancorche'  assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 4 per cento. 
  NOTE 
    I) Per le cessioni di cui al comma 1  l'imposta  si  applica  sul
corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale
compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto». 
 
  165.  Ai  fini  della  semplificazione  e  della  perequazione  del
trattamento impositivo dell'imposta provinciale di  trascrizione  nel
leasing  finanziario,  all'articolo  56,   comma   6,   del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  al  primo  periodo,  dopo  la
parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni
degli stessi  a  seguito  di  esercizio  di  riscatto  da  parte  del
locatario a titolo di locazione finanziaria». 
 
  166. Le disposizioni di cui ai commi  164  e  165  si  applicano  a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 
 
  167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «relative  a  svalutazioni  di   crediti»   sono
sostituite dalle seguenti: «relative  a  svalutazioni  e  perdite  su
crediti»; 
    b) dopo le parole: «decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  alle
rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non  ancora
dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis),  e  7,
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,»; 
    c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili  in
piu' periodi d'imposta  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi»  sono
inserite le  seguenti:  «e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive». 
 
  168. Dopo il comma 56-bis  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente: 
  «56-bis.1.  Qualora  dalla  dichiarazione  ai   fini   dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  emerga   un   valore   della
produzione netta negativo,  la  quota  delle  attivita'  per  imposte
anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi
di cui al medesimo comma  che  hanno  concorso  alla  formazione  del
valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero  in
crediti  d'imposta.  La  trasformazione   decorre   dalla   data   di
presentazione della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive in cui  viene  rilevato  il  valore  della
produzione netta negativo di cui al presente comma». 
 
  169. All'articolo 2, comma 56-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «55,  56  e  56-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1». 
 
  170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e'  inserita  la  seguente:  «,
56-bis.1». 
 
  171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
 
  172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  i  commi
488 e 489 sono sostituiti dal seguente: 
  «488. In vista della riforma dei regimi  IVA  speciali  dell'Unione
europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del  Consiglio,  del  28
novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II,  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi  diversi  da
quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381». 
 
  173. All'articolo 20  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere  dal
1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate  in  attuazione
dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati  entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto, possono essere rideterminati in  aumento  al  solo  fine  di
adeguarli  all'incremento  dell'aliquota  dell'imposta   sul   valore
aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2». 
 
  174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: 
  «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se  assoggettate
a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto  o  in  parte,
non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato
in  deduzione  dal  reddito   complessivo   dei   periodi   d'imposta
successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».  La
disposizione di cui al presente comma  si  applica  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
 
  175. A  decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il  reddito  da  lavoro
dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri  paesi
limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da soggetti residenti  nel  territorio  dello
Stato  italiano,  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  per
l'importo eccedente 6.700 euro. 
 
  176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma
7, alinea,  ultimo  periodo,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato  al  31  dicembre
2016. 
 
  177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di
stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ai fini  della  determinazione  del  reddito  d'impresa
relativo alle operazioni  di  cui  all'articolo  110,  comma  7,  del
medesimo testo unico, le  societa'  che  operano  nel  settore  della
raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari  sono
tenute  a  utilizzare  indicatori  di  profitto  diversi  da   quelli
applicabili ai costi  sostenuti  per  lo  svolgimento  della  propria
attivita', fatto  salvo  il  ricorso  alla  procedura  di  ruling  di
standard internazionale di cui all'articolo 8  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. 
 
  178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di  servizi  ad
essa  ausiliari  deve  essere  effettuato   esclusivamente   mediante
bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche  i  dati
identificativi  del  beneficiario,  ovvero  con  altri  strumenti  di
pagamento  idonei  a  consentire  la   piena   tracciabilita'   delle
operazioni e  a  veicolare  la  partita  IVA  del  beneficiario.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentite  le
associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono  stabilite
le modalita'  di  trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
telematica, delle informazioni  necessarie  per  l'effettuazione  dei
controlli. 
 
  179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e  178,  pari
complessivamente a 237,5 milioni di euro per  l'anno  2014,  a  191,7
milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni  di  euro  per  l'anno
2016  e  a  104,1  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno   2017,
affluiscono  al  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
 
  180.  Ai  fini  dell'incentivazione  di  iniziative  rivolte   alla
partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle  imprese
e per la diffusione dei piani di  azionariato  rivolti  a  lavoratori
dipendenti, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro  per  l'anno  2015,  le  cui
modalita' e criteri di utilizzo  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Ai  maggiori  oneri
derivanti dalla disposizione di cui  al  presente  comma,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno  2015,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  482,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
 
  181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo  sviluppo  e
la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una  quota,  nel
limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad  interventi
urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici
giudiziari con elevati carichi di  controversie  pendenti,  necessari
per lo sviluppo delle aree connesse e per  l'efficienza  del  sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di  specifici  progetti  di
adeguamento,  completamento  e  costruzione.  In  caso   di   mancata
presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il  finanziamento
e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il  finanziamento
e' revocato. 
 
  182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8  novembre  2013,  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della
giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa
sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania  per  la
trattazione del  contenzioso  civile  e  penale.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2014, di 600 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per  il  finanziamento  dei  contratti   di   solidarieta'   di   cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro  e
per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi  della  cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di  attivita',  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,  50
milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto  a
carico del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e  dalla  presente
legge. 
 
  184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' destinata una somma fino a  30  milioni  di  euro  finalizzata  al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni  in  deroga  per  il
settore della pesca. 
 
  185. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31  ottobre  2013»
sono soppresse; 
    b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il  31  ottobre  2013»
sono soppresse; 
    c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) assicurare ai lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»; 
    d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 
  «19-bis. Qualora gli  accordi  di  cui  al  comma  4  avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore
non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Il Comitato amministratore, sulla base delle stime  effettuate  dalla
tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29  e  30
del presente articolo. 
  19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014  risultino  in  corso
procedure finalizzate alla  costituzione  di  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo  di
solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, fino al  completamento  delle
medesime procedure e comunque non  oltre  il  31  marzo  2014  e  con
riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute  le  relative
prestazioni previste. In caso di mancata costituzione  del  fondo  di
solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»; 
    e) al comma 20, le parole: «per una durata  non  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»; 
    f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  «20-bis. Allo scopo  di  assicurare  l'immediata  operativita'  del
fondo di cui al comma 19 e ferme  restando  eventuali  determinazioni
assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase  di
prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di  finanziamento
del  fondo  e'  fissata  allo  0,5  per  cento,  ferma  restando   la
possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive  a  carico
dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti». 
 
  186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento  di  integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,  e'
aumentato nella misura del 10 per cento della  retribuzione  persa  a
seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di  50  milioni
di euro per lo stesso anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
 
  187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' incentivi
per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264
del 19 aprile 2013». 
 
  188.  Al  fine  di  confermare  la   sospensione   dei   contributi
previdenziali e dei premi  assicurativi  gia'  disposta  fino  al  31
dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2004,  n.  311,  e  successivamente  prorogata  senza  soluzione   di
continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente  prorogato  al
31 dicembre 2016 il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17.  Al  terzo  periodo  dell'articolo  2,  comma  12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
«2015», ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla  seguente:  «2016».  A
decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e  i  premi
assicurativi sospesi ai sensi del presente comma  e  delle  norme  da
esso richiamate sono  restituiti  all'INPS  dagli  enti  interessati,
senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari
importo. 
 
  189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9  marzo  1989,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico
e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»; 
    b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del  sistema»
sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato». 
 
  190. All'articolo 41, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, al primo periodo, le  parole:  «Per  gli  anni  2004-2015»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  anni  dal  2004  al   2017».
All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno  2002,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la
parola:   «millecinquecento»   e'    sostituita    dalla    seguente:
«milletrecento». Al  fine  di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma, e' autorizzata la spesa di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2017.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  191. Con  effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dall'anno  2014  il
contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  123  del  28  maggio  2013,  attuativo  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia  di  lavoratori
relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della
citata legge n.  228  del  2012  e'  incrementato  di  6.000  unita'.
Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014,
di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni  di
euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  10
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183
milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di  euro  per  l'anno
2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni  di  euro
per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»; 
    b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015,  a  2.510  milioni  di
euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a
1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a  595  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1.385 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  2.258
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.635  milioni  di
euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  79
milioni di euro per l'anno 2020». 
 
  192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto
per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
 
  193.   Le   risorse   finanziarie    complessivamente    richiamate
all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  e  successive  modificazioni,  sono  finalizzate,  nel
rispetto  dei  limiti  ivi  previsti,  alla  copertura  degli   oneri
derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal  medesimo
periodo  relativi  alle   categorie   di   beneficiari   interessate.
L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche
tra le categorie di soggetti  tutelati  sulla  base  della  normativa
vigente,  come  definita  dalle  disposizioni  richiamate  al  quarto
periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo'
avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24,  comma  14,
del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo  22  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  dagli  articoli  11   e   11-bis   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  e  i  relativi
decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre  2012  e
22 aprile  2013,  si  applicano  ai  lavoratori  che  perfezionano  i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al  31
dicembre 2011, utili  a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 201 del  2011,  entro  il  trentaseiesimo
mese  successivo  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) i lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far
valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro  il
30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del  codice  di  procedura
civile, ovvero in applicazione di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,  anche
se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012,  qualsiasi  attivita'  non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto  dopo  il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012  in  ragione  di  accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e
412-ter del codice di procedura civile,  ovvero  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
cessazione, qualsiasi  attivita'  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    d) i lavoratori  il  cui  rapporto  di  lavoro  sia  cessato  per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,  successivamente  alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a  rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del  4
dicembre  2011  e  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,
perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi  volontari,  i
requisiti  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di  cui  alla
presente  lettera,  anche  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  n.  184  del  1997,
potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei  mesi  precedenti  la
domanda di autorizzazione stessa; 
    f) i lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorche'  al  6
dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un
contributo accreditato derivante da  effettiva  attivita'  lavorativa
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita'  lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
 
  195. Il trattamento pensionistico con riferimento  ai  soggetti  di
cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore  al  1º  gennaio
2014. 
 
  196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di  attuazione  del  comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori
di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di  accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del comma 197,  l'INPS  non  prende  in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 
 
  197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di
17.000 soggetti e nel limite massimo  di  203  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro
per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83  milioni  di
euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 
 
  198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'
subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma
3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
all'effettivo  conseguente   rifinanziamento   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di  cui
al comma 197, il Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come  rifinanziato  ai
sensi  del  citato  articolo  11,  comma  3,   primo   periodo,   del
decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017,  37  milioni  di
euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 
 
  199. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di
275 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  200. Il Fondo  di  cui  al  comma  199  del  presente  articolo  e'
ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014,  da
destinare esclusivamente, in  aggiunta  alle  risorse  ordinariamente
previste dal predetto Fondo come incrementato  ai  sensi  del  citato
comma 199, in favore degli interventi di assistenza  domiciliare  per
le persone affette da disabilita' gravi  e  gravissime,  ivi  incluse
quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.