Art. 10 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
                  trasporti e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2014, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1994, n. 634,  concernente  la  disciplina  dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  3. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2014,  e'
fissato in 136 unita'. 
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei  mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario 2014, le  disposizioni  dell'articolo  61-bis  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'  generale
dello Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di  interesse
strategico» di cui all'articolo 32,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione dell'articolo  32,  comma  6,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi
al Programma delle infrastrutture strategiche. 
 
          Note all'art. 10: 
              - La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante  "istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi, disciplina degli autotrasporti  di  cose  e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada"  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 31 luglio 1974, n. 200 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634
          recante  "Regolamento  per  l'ammissione   all'utenza   del
          servizio di informatica del  centro  di  elaborazione  dati
          della Direzione generale della motorizzazione civile e  dei
          trasporti in concessione": 
              "Art. 10. 1. L'utenza del servizio e'  concessa  dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati: 
              a) cauzione a garanzia degli obblighi  derivanti  dalla
          convenzione da prestarsi secondo le modalita' di  cui  alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348 ; 
              b) canone di abbonamento per ciascun anno della  durata
          della convenzione.  Per  il  primo  anno  di  durata  della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra  quello  di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi; 
              c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo,  per  le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati  di
          aggregazione. 
              2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati: 
              a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del
          canone  annuo  di  abbonamento  in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione; 
              b) quanto al canone annuo di abbonamento: 
              b.1) in lire 1.500.000  per  gli  utenti  di  cui  alla
          categoria A dell'art. 3; 
              b.2) in lire 2.500.000  per  gli  utenti  di  cui  alla
          categoria B dell'art. 3; 
              c) quanto al costo delle singole informazioni  ricevute
          secondo gli schemi meccanografici in uso presso  il  centro
          elaborazione   dati,   in   lire   cinquecento   per   ogni
          informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature  ed  i
          collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in  lire  mille
          per   ogni    informazione    ricevuta    utilizzando    le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 6. Il costo delle informazioni  ricevute  secondo
          stati di aggregazione diversi da quelli disponibili,  fermo
          restando il contenuto dei commi 4 e 5  dell'art.  8,  sara'
          valutato di volta in volta  dal  direttore  generale  della
          M.C.T.C. 
              3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma  2
          vengono revisionati in relazione alla variazione  accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al  consumo  per  le  famiglie  di   operai   e   impiegati
          verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti  derivanti
          dalle revisioni conservano la  medesima  destinazione,  dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo. 
              4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
          e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
          postale intestato alla sezione della tesoreria  provinciale
          dello Stato  competente  per  territorio,  con  imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello stato di previsione delle entrate del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro, ai pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione
          della  spesa  del   Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione. Gli attestati  dei  versamenti  devono  essere
          trasmessi al centro elaborazione dati della  motorizzazione
          civile. 
              5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2 deve essere effettuato: 
              a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione  e
          prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta
          subordinata   al   ricevimento,   da   parte   del   centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento; 
              b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il
          31   gennaio   dell'anno   in   corso,   limitatamente   al
          corrispettivo di cui alla lettera b). 
              6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla  lettera
          c)  del  comma  2  deve  essere  effettuato   con   cadenza
          trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data  di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata  insoluta  a  tutti   gli   effetti.   Ciascuna
          comunicazione   riguarda    l'ammontare    relativo    alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente. 
              7. In caso di insolvenza,  relativamente  anche  ad  un
          solo pagamento, il servizio viene sospeso con  diritto  del
          Ministero dei trasporti e della  navigazione  di  rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in vigore. Il  collegamento  e'  riattivato  soltanto  dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1. 
              8. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti  di  cui
          all'art. 3". 
              - Per il  riferimento  agli  articoli  803  e  937  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  vedasi  in  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
          6  febbraio  1933,  n.  391   recante   "Approvazione   del
          regolamento per  servizi  di  cassa  e  contabilita'  delle
          Capitanerie di porto": 
              "Art. 2. In cassa non devono essere tenuti fondi per un
          importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti di prossima scadenza. Entro  tale  limite  i  fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di  Sicilia.  Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota. 
              Tutti gli altri fondi, compresi quelli  provenienti  da
          depositi di qualsiasi  specie  in  valuta  nazionale,  sono
          versati in conto corrente postale o, qualora cio'  non  sia
          conveniente nei riguardi della speditezza del servizio,  in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari. 
              Il conto  corrente  e'  intestato  alla  Capitaneria  o
          all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della  cassa
          della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno  luogo  con
          quietanza  congiunta  del   comandante   e   dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista. 
              Gli interessi realizzati sulle somme versate  in  conto
          corrente, dedotte le eventuali spese inerenti  al  servizio
          di esso conto, sono  versati  annualmente  in  Tesoreria  a
          favore del bilancio dello Stato. 
              Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o
          depositi,  non  possono   essere   convertite   in   valuta
          nazionale, salvo espressa richiesta  scritta  degli  aventi
          diritto o disposizioni ministeriali. 
              Qualora si tratti di importi rilevanti  e  di  giacenza
          presumibilmente non breve, le predette somme  sono  versate
          in conto corrente,  in  valuta  estera,  presso  uno  degli
          istituti bancari di cui al comma primo". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  61-bis  del  regio
          decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   recante   "Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato": 
              "Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento  riguardanti
          le spese in conto capitale, emessi sia in conto  competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente  o  per  la   parte   inestinta   all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato. 
              La disposizione di  cui  al  precedente  comma  non  si
          applica agli ordini di accreditamento  emessi  sui  residui
          che, ai sensi dell'art. 36,  secondo  comma,  del  presente
          decreto,   devono   essere    eliminati    alla    chiusura
          dell'esercizio". 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo  32
          del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA". 
              "6. Le quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti".