Art. 13 Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo. 3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, finalizzato alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE": "2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»".