Art. 17 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui,  competenza  e
cassa,  dal  «Fondo  per  i  programmi  regionali  di  sviluppo»  del
programma «Politiche per lo sviluppo economico  ed  il  miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico per l'anno  finanziario  2014,  ai
pertinenti  programmi  dei  Ministeri  interessati,   le   quote   da
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 126 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle   Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni  di  bilancio  in  termini  di
residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la  modifica
e la soppressione di programmi. 
  5. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2013 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  4,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza
e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei  programmi,  fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa  direttamente  regolate  con
legge, nonche' tra  capitoli  di  programmi  dello  stesso  stato  di
previsione  limitatamente  alle  spese  di  funzionamento  per  oneri
relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente  connessi
con l'operativita' delle amministrazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
  7.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive modificazioni, e dei decreti  legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  medesima
legge n. 59 del 1997. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito  di  entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790)  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
relazione  alla  determinazione  delle  quote  di  tributi   erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2014, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  ed  iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di  pagamento  con  il  sistema
denominato «cedolino unico», ai sensi  dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  15. In  attuazione  dei  commi  da  2  a  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  che
attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa  relative
agli   interventi   manutentori   degli   immobili   in   uso    alle
amministrazioni  dello  Stato,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, per  l'anno  finanziario  2014,
con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  tra
gli stessi ed  i  capitoli  o  i  piani  gestionali  degli  stati  di
previsione di ciascun Ministero relativi alle spese  di  manutenzione
di impianti  e  attrezzature,  all'adeguamento  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro ed agli interventi  di  piccola  manutenzione  sugli
immobili. 
  16. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di  previsione  dei  Ministeri,
delle spese per  interessi  passivi  e  per  rimborso  di  passivita'
finanziarie  relative  ad  operazioni  di  mutui  il  cui  onere   di
ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il  finanziamento
di assegni una tantum in favore del  personale  delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
istituiti negli stati di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei  trasferimenti  agli  enti
territoriali, disposte  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni competenti per  materia,  che  subentrano,  ai  sensi
della normativa  vigente,  nella  gestione  delle  residue  attivita'
liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti
a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo  12,  comma
40,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali
al 31 dicembre 2013, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai
commissari liquidatori cessati dall'incarico. 
  20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le somme versate in entrata  per  essere
destinate  al  finanziamento  di  progetti  innovativi  nel   settore
informatico, previsti dalla legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  dalla
legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche'  dalle  successive  disposizioni
legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati  ed
approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi,  gia'  di  competenza  della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  o,  comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed  extraerariali  derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo  articolo  1  della  citata
legge n. 311 del 2004. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante
          "Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  L.  22
          luglio 1975, n. 382": 
              "Art. 126. Soppressione e  riduzione  di  capitoli  del
          bilancio dello Stato. 
              I capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del
          bilancio dello Stato relativi, in tutto o  in  parte,  alle
          funzioni trasferite alle regioni  o  attribuite  agli  enti
          locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati  dal
          presente decreto. 
              Nel caso in cui i capitoli iscritti in  bilancio  siano
          relativi a spese concernenti  solo  in  parte  le  funzioni
          trasferite,  le  somme  corrispondenti  alle  funzioni  che
          residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
          del Ministro per  il  tesoro  in  capitoli  nuovi,  la  cui
          denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. 
              E' vietato conservare o istituire  nel  bilancio  dello
          Stato capitoli con le stesse denominazioni e  finalita'  di
          quelli soppressi, e comunque relativi a  spese  concernenti
          le funzioni trasferite. 
              Le disposizioni contenute  nei  commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo sono estese anche ai  capitoli  di  spesa
          relativi in tutto o in parte alle funzioni  trasferite  con
          decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della  legge
          16 maggio 1970, n. 281. 
              Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente  primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere ripartiti fra le regioni per le  finalita'  previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote di tali fondi da attribuire alle  regioni  a  statuto
          speciale". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   40   del
          decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  "Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche": 
              "Art.   40    Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi(Art.  45  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come
          sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993  e
          poi  dall'art.  1  del   d.lgs.   n.   396   del   1997   e
          successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del  d.lgs
          n. 80 del 1998) 
              1. La contrattazione collettiva determina i  diritti  e
          gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
          nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
          in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva  le
          materie attinenti all'organizzazione degli  uffici,  quelle
          oggetto di partecipazione sindacale ai sensi  dell'articolo
          9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai  sensi
          degli articoli  5,  comma  2,  16  e  17,  la  materia  del
          conferimento e della revoca degli  incarichi  dirigenziali,
          nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
          alle  sanzioni   disciplinari,   alla   valutazione   delle
          prestazioni ai fini della  corresponsione  del  trattamento
          accessorio,   della   mobilita'   e   delle    progressioni
          economiche,  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita
          negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto  dell'articolo  7,  comma  5,  e  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati
          livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
          incentivando l'impegno e la qualita' della  performance  ai
          sensi dell'articolo 45, comma 3. A  tale  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo  comunque  denominato.  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi nazionali, tra i soggetti  e  con  le  procedure
          negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere
          ambito territoriale e riguardare  piu'  amministrazioni.  I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni negoziali in sede decentrata.  Alla  scadenza  del
          termine le parti riassumono  le  rispettive  prerogative  e
          liberta' di iniziativa e decisione. 
              3-ter. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore svolgimento della funzione pubblica,  qualora  non
          si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un  contratto
          collettivo integrativo, l'amministrazione interessata  puo'
          provvedere, in via provvisoria, sulle materie  oggetto  del
          mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.  Agli
          atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di
          controllo di compatibilita' economico-finanziaria  previste
          dall'articolo 40-bis. 
              3-quater. La Commissione di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio  di
          ogni anno, all'ARAN una graduatoria  di  performance  delle
          amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.
          Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni,  per
          settori, su almeno tre livelli di merito, in  funzione  dei
          risultati  di  performance  ottenuti.   La   contrattazione
          nazionale definisce  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          risorse per la  contrattazione  decentrata  tra  i  diversi
          livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva  dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi  strumenti
          del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
          aggiuntive per la contrattazione integrativa  e'  correlato
          all'effettivo  rispetto  dei   principi   in   materia   di
          misurazione, valutazione e trasparenza della performance  e
          in materia di merito e premi  applicabili  alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          accertato superamento di vincoli finanziari da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva.
          Le disposizioni del presente comma trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  recante  "Attuazione
          dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216,  in  materia  di
          procedure per disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di
          impiego del personale delle Forze di polizia e delle  Forze
          armate": 
              "Art. 2. Provvedimenti. 
              1. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          di polizia e' emanato: 
              A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
              B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari": 
              "Art. 5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  15
          marzo 1997, n.  59,  recante  "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa": 
              "Art. 7.  1.  Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
              - Il decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
          recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale,  a
          norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 70 della  legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002)": 
              "Art. 70. Disposizioni in materia di asili nido. 
              1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito
          dello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali. 
              2. Gli asili nido, quali strutture dirette a  garantire
          la formazione e la  socializzazione  delle  bambine  e  dei
          bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed  a
          sostenere le famiglie  ed  i  genitori,  rientrano  tra  le
          competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e  degli
          enti locali . 
              3. Entro il 30 settembre di ogni anno il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede   con
          proprio decreto a ripartire tra le regioni le  risorse  del
          Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . 
              4.  Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie   risorse
          ordinarie di bilancio e di  quelle  aggiuntive  di  cui  al
          comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie  tra
          i comuni, singoli o associati, che ne fanno  richiesta  per
          la costruzione e la gestione degli asili  nido  nonche'  di
          micro-nidi nei luoghi di lavoro. 
              5. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              6.  Le  spese  di  partecipazione  alla  gestione   dei
          micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
          dall'imposta sul reddito  dei  genitori  e  dei  datori  di
          lavoro nella misura che verra' determinata con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge.   L'onere   complessivo    non    potra'    superare
          rispettivamente 6,20 e 25  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2002, 2003 e 2004. 
              7. Anche in deroga al limite di indebitamento  previsto
          dall'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  Cassa  depositi  e
          prestiti concede ai comuni i mutui necessari  ai  fini  del
          finanziamento delle  opere  relative  alla  costruzione  di
          asili-nido,  anche  in  relazione  all'eventuale   acquisto
          dell'area   da   parte   del   comune,   corredata    dalla
          certificazione della regione  circa  la  regolarita'  degli
          atti dovuti. 
              8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'  fissata
          in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di  euro
          per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per  l'anno  2004.  A
          decorrere  dal  2005  alla  determinazione  del  Fondo   si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni". 
              - Si riporta il testo del  comma  197  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)": 
              "197. Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "2.  Il  comma  302  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296,  secondo
          periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le  parole:
          «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in  base
          al comma  302».  Le  risorse  statali  a  qualunque  titolo
          spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte  in
          misura pari a 4.000 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le
          predette  riduzioni  sono  ripartite  secondo   criteri   e
          modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  e  recepiti  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano  conto
          della adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto
          del patto di stabilita' interno e  della  minore  incidenza
          percentuale della spesa  per  il  personale  rispetto  alla
          spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di  misure
          di contenimento della spesa sanitaria  e  dell'adozione  di
          azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso
          di mancata deliberazione della Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell' articolo 8 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio  proporzionale.  In  sede  di   attuazione   dell'
          articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              - Si riporta il testo dei commi da 2 a 7  dell'articolo
          12  del  citato  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
              "2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d)  gli  interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del Demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191". 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  30
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "4. Nel caso si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie". 
              - Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo  8
          del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              "2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue". 
              - Per il riferimento al comma 40 dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vedasi  in  note
          all'articolo 12. 
              -  La  legge  27  dicembre  2002,   n.   289,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2003)"   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. 
              - La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni
          ordinamentali in materia di  pubblica  amministrazione"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 281 e 282 dell'articolo
          1  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)": 
              "281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse. 
              282. Le modalita'  operative  di  determinazione  della
          base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali  di
          cui al comma 281  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento
          periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il  31
          marzo di ogni anno con  provvedimento  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e,
          limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e  2010,
          la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
          euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in  favore
          dell'UNIRE".