Art. 3 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2014,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
«Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e  «Altre  entrate
in conto  capitale»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  sono
correlativamente iscritti, in termini di competenza e di  cassa,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  negli  appositi
capitoli dei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  relativi  al  Fondo   per   la
competitivita' e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi
alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e  al  Fondo  rotativo
per la crescita sostenibile. 
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,  recante  interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi  siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 410 del 1993. 
  4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 relative al Fondo  per
lo sviluppo e  la  coesione,  nonche'  quelle  trasferite  dal  Fondo
medesimo  ai  pertinenti  capitoli  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri  destinatari  delle  risorse  finanziarie,  disponibili  al
termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con  propri
decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate
le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. 
  5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui,
competenza  e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra   le
amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma
«Politiche  per   lo   sviluppo   economico   ed   il   miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102,  e  successive
modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri  interessati,  le  variazioni  di  bilancio  occorrenti  in
relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il  commercio
estero (ICE) ed all'istituzione dell'ICE-Agenzia  per  la  promozione
all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese   italiane,
disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              Comma 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          9 ottobre 1993,  n.  410  (Interventi  urgenti  a  sostegno
          dell'occupazione  nelle   aree   di   crisi   siderurgica),
          convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513: 
              "1. 1. La Societa'  di  promozione  industriale  (SPI),
          previa autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  puo'  utilizzare  i  fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'articolo5, commi 1  e  2,  deldecreto-legge  1°  aprile
          1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dallalegge  15
          maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni,  nonche'  i
          fondi  recati  dallalegge  22  dicembre  1989,  n.  408,  e
          daldecreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito,  con
          modificazioni, dallalegge  28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati alla SPI ai  sensi  della  delibera  CIPI  del  3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche  per  iniziative  nelle  aree  del  Sud
          indicate dal citatodecreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,
          nonche' per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative di promozione industriale in tutte  le  aree  di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area gia' definita in sede CIPI. A tal fine  nei  programmi
          operativi della SPI, da sottoporre  per  l'approvazione  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono  essere  indicati,  per  ciascuna   iniziativa,   la
          tipologia ed il livello degli interventi proposti, in  ogni
          caso  entro  i  limiti  e  secondo  le  modalita'  di   cui
          all'articolo6del richiamatodecreto-legge 1° aprile 1989, n.
          120,  nonche'  l'entita'  degli  oneri  di  istruttoria   e
          controllo complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le
          medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche  ulteriori
          risorse che si renderanno disponibili  per  lo  scopo,  ivi
          comprese  quelle  eventualmente  derivanti  da  revoche   o
          riprogrammazione di interventi di cui  allalegge  1°  marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.". 
              Comma 5. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  regio
          decreto  18  novembre   1923,   n.   2440,   e   successive
          modificazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione  del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato): 
              "Art. 36. I residui delle spese correnti e delle  spese
          in conto capitale, non pagati entro  il  secondo  esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi. 
              Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno. 
              Le somme eliminate possono riprodursi in  bilancio  con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi. 
              Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982. 
              I conti dei residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  2
          maggio   1990,   n.   102,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la ricostruzione  e  la  rinascita  della
          Valtellina  e  delle  adiacenti  zone  delle  province   di
          Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara,
          colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei  mesi
          di luglio ed agosto 1987): 
              "Art. 2.Procedure. 
              1. Gli interventi per la difesa  del  suolo  e  per  la
          ricostruzione e lo sviluppo  di  cui  rispettivamente  agli
          articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili
          ai fini della  presente  legge  e  con  priorita'  per  gli
          interventi di riassetto idrogeologico  sono  approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
              2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
          interessati: 
              a)  individua  e  propone  all'autorita'   di   bacino,
          nell'ambito di interventi urgenti  di  cui  alla  letterac)
          dell'articolo31dellalegge 18 maggio 1989,  n.  183,  quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza; 
              b)   formula   proposte   all'autorita'    di    bacino
          relativamente agli stralci di cui all'articolo 3; 
              c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5. 
              3.   Gli   stralci   dello   schema   previsionale    e
          programmatico  di  cui  all'articolo  3  e  il   piano   di
          ricostruzione e sviluppo  di  cui  all'articolo  5  possono
          essere sottoposti a revisione annuale secondo le  procedure
          disciplinate dalla normativa della regione  Lombardia,  nel
          quadro  delle  medesime  disponibilita'   finanziarie.   La
          regione Lombardia e' tenuta a  comunicare  alla  Presidenza
          del   Consiglio   dei   ministri   l'assetto   del    piano
          aggiornato.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 14Soppressione, incorporazione e riordino di enti
          ed organismi pubblici 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 8, comma  15,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dallalegge  30
          luglio 2010, n. 122alla Commissione di vigilanza sui  fondi
          pensione  (COVIP)  e'   attribuito   il   controllo   sugli
          investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
          del  patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui
          aldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  aldecreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene  esercitato
          anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo  la
          produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
          1994ed ai fini dell'assunzione  dei  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria,  tenendo  anche  conto  dei  principi  di  cui
          agliarticoli 6e7 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n. 252, e relativa normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo
          30 giugno 1994, n. 509. 
              4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con  il
          presente decreto sono  esercitati  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza. 
              5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma  763,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di
          valutazione  della  spesa  previdenziale"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  "Commissione  di  vigilanza   sui   fondi
          pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
          delle competenze di cui al  citatoarticolo  1,  comma  763,
          della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo  di
          valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli
          enti di diritto privato di  cui  aldecreto  legislativo  30
          giugno 1994, n.  509e  aldecreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103,  il  predetto  Nucleo  svolge  esclusivamente
          compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
          previdenziale, avvalendosi dei dati  messi  a  disposizione
          dalle  amministrazioni  vigilanti   e   dagli   organi   di
          controllo. 
              6. Nell'ambito  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          commi 27,28e29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al
          fine della salvaguardia delle attivita'  e  delle  funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
          del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  23  giugno  1993,  n.  202,   e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari. 
              7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
          di capitale per la costituzione della Societa'  di  cui  al
          comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di  cui  allalegge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dallatabella C della legge 13 dicembre 2010, n.
          220. 
              8. Con decreto  non  avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  23
          aprile  1993,  n.  118,  convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire  a  titolo
          gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 
              9. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese: 
              a)  le   attivita'   di   conservazione,   restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8; 
              b)  la  distribuzione  di  opere  prime  e  seconde   e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  ai  sensi  deldecreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni. 
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale. 
              11. Dalla data di adozione del decreto di cui al  comma
          8, la societa' di cui all'articolo 5-bis del  decreto-legge
          23 aprile 1993,  n.  118,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in liquidazione
          ed e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa'
          da essa interamente controllata, sulla base del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere, entro 30 giorni dalla messa in  liquidazione,  da
          parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
          carica presso la societa' posta in liquidazione. 
              12. Entro i successivi trenta giorni si  provvede  alla
          nomina di un collegio di tre periti  designati,  uno  dalla
          societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali e uno  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  con  funzioni  di  presidente  al  fine  di
          effettuare, entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della
          predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
          tale situazione e sulla base della stessa, una  valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita. 
              L'ammontare del compenso  del  collegio  di  periti  e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di
          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione
          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di
          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'
          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della
          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'
          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora
          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia
          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente
          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per
          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della
          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse
          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del
          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui  allalegge
          30 aprile 1985, n. 163e successive modificazioni. 
              13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere  previsto
          il trasferimento al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa'  di
          cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
          118, convertito, con modificazioni,  dallalegge  23  giugno
          1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio delle  funzioni  trasferite  e  sono
          individuate le risorse umane e strumentali, nonche'  quelle
          finanziarie  a  legislazione  vigente  da   attribuire   al
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante
          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di
          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni
          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo
          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,
          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo
          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla
          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono
          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di
          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al
          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a
          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i
          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              14. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da
          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato. 
              15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dallalegge  30
          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano
          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
              16. Il corrispettivo previsto  dall'articolo  6,  comma
          16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010,  n.  122,  e'
          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,
          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,
          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il
          predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 
              17. L'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che li esercita, per  le  materie
          di rispettiva competenza, d'intesa con il  Ministero  degli
          affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate  nellaTabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
              20.   L'Agenzia   opera   al   fine    di    sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico sono  indicate  le  modalita'  applicative  e  la
          struttura amministrativa responsabile per  assicurare  alle
          singole  imprese  italiane  ed  estere  l'assistenza  e  il
          raccordo con i  soggetti  pubblici  e  le  possibilita'  di
          accesso  alle   agevolazioni   disponibili   per   favorire
          l'operativita' delle stesse imprese  nei  settori  e  nelle
          aree di interesse all'estero. 
              21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. Uno dei cinque membri e' designato dal  Ministro
          degli  affari   esteri.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  scelti   tra   persone   dotate   di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza nel  settore.  La  carica  di
          componente   del   consiglio    di    amministrazione    e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  dello
          sviluppo economico, degli affari esteri e  dell'economia  e
          delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
          del  collegio  spetta  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro  anni
          e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia  si
          applica ildecreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123.  E'
          esclusa l'applicabilita' della disciplina  della  revisione
          legale di cui aldecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia,
          secondo le modalita' ed i limiti  previsti  dallo  statuto.
          Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al  consiglio
          di amministrazione, da'  attuazione  ai  programmi  e  alle
          deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
          alle disposizioni  operative  del  presidente,  assicurando
          altresi'      gli      adempimenti       di       carattere
          tecnico-amministrativo,     relativi     alle     attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              23. I compensi spettanti ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
          contenimento della spesa  pubblica  e,  comunque,  entro  i
          limiti di quanto previsto per enti di similari  dimensioni.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
          coperti nell'ambito delle risorse di cui ai  commi  26-bis,
          primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti   di
          amministrazioni  pubbliche,  ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo  1  del
          presente decreto. 
              24.  Il  consiglio  di   amministrazione   dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
              25.  L'Agenzia  opera  all'estero   nell'ambito   delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
          il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero  -
          e' individuato, sentito il Ministero degli  Affari  Esteri,
          nel limite di un contingente massimo  definito  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
          accreditato, previo nulla osta del Ministero  degli  affari
          esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  in  conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna   sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
          le autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il  restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministero degli affari esteri. 
              26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
          al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia  un  contingente
          massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
          a  tempo   indeterminato   del   soppresso   istituto,   da
          individuarsi sulla base di una valutazione comparativa  per
          titoli. Il personale locale, impiegato  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto con rapporti  di  lavoro,
          anche   a   tempo   indeterminato,   disciplinati   secondo
          l'ordinamento   dello   Stato   estero,    e'    attribuito
          all'Agenzia. I contratti di  lavoro  del  personale  locale
          sono  controfirmati  dal  titolare   della   Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa. 
              26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
          Fondo  di  cui  al  comma  19  e'  determinata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  ed  e'  destinata  all'erogazione
          all'Agenzia di un contributo annuale per  il  finanziamento
          delle   attivita'   di   promozione   all'estero    e    di
          internazionalizzazione delle imprese italiane. A  decorrere
          dall'anno  2012  e'  altresi'  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
          funzionamento, la cui dotazione  e'  determinata  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196e  di  un  apposito  capitolo  per  il
          finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della
          medesima   Agenzia.   Il   contributo   erogato   per    il
          finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
          internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  non  puo'
          essere utilizzato a copertura  delle  spese  fisse  per  il
          personale dipendente. 
              26-quater. Le  entrate  dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: 
              a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea; 
              b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali; 
              c) utili  delle  societa'  eventualmente  costituite  o
          partecipate; 
              d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
              26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese  di
          funzionamento e  alle  spese  relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: 
              a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
          mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e  Milano.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia,   le
          regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura   possono   definire   opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse; 
              b) una rideterminazione delle modalita' di  svolgimento
          delle  attivita'  di  promozione  fieristica,  al  fine  di
          conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per  cento
          della spesa  media  annua  per  tali  attivita'  registrata
          nell'ultimo triennio; 
              c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
          settori strategici e sull'assistenza alle piccole  e  medie
          imprese. 
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies , lettera  a)  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              26-octies. I dipendenti trasferiti al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              26-novies.   L'Agenzia   si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              26-decies.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          dellalegge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita'  di  cui
          all'articolo 12 della legge stessa. 
              27. Lalegge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
              28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
          settore ippico, di riduzione della spesa di  funzionamento,
          di incremento  dell'efficienza  e  di  miglioramento  della
          qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la  trasparenza
          e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
          del  settore,  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, nel rispetto di quanto previsto  daldecreto  legge  31
          maggio  2010,  n.   78,   convertito,   con   modificazioni
          dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE  e'  trasformato
          in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il
          compito  di  promuovere  l'incremento  e  il  miglioramento
          qualitativo e quantitativo delle razze  equine,  gestire  i
          libri   genealogici,   revisionare    i    meccanismi    di
          programmazione delle  corse,  delle  manifestazioni  e  dei
          piani  e  programmi  allevatoriali,  affidare,   ai   sensi
          deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  servizio
          di   diffusione   attraverso   le   reti    nazionali    ed
          interregionali  delle  riprese  televisive   delle   corse,
          valutare le strutture degli ippodromi e degli  impianti  di
          allevamento, di allenamento  e  di  addestramento,  secondo
          parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI  subentra
          nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi  e  passivi
          dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          e'  esercitato  dal  Ministro  delle  politiche   agricole,
          alimentari e forestali. L'incarico di  direttore  generale,
          nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
          collegio dei revisori dell'Agenzia  ha  la  durata  di  tre
          anni. 
              29. Il personale  dell'UNIRE  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della
          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del
          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto
          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della
          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse
          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per
          l'UNIRE."