Art. 5 
 
 
Stato di previsione del  Ministero  della  giustizia  e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2014,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Le entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario  2014,  sono  stabilite  in  conformita'  agli  stati  di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia  (Appendice
n. 1). 
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio, e' utilizzato  lo  stanziamento  del  Fondo  per  le  spese
impreviste  iscritto  nel  programma  «Giustizia  civile  e  penale»,
nell'ambito della missione  «Giustizia»  dello  stato  di  previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti  da  detto  Fondo,
nonche' l'utilizzazione delle  somme  prelevate,  sono  disposti  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al  Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,  in  termini  di
competenza e di cassa, delle  somme  versate  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai  comuni
e da altri enti pubblici e privati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza
e per la rieducazione  dei  detenuti  e  internati,  nonche'  per  le
attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e
dei detenuti e internati, nell'ambito del programma  «Amministrazione
penitenziaria» e  del  programma  «Giustizia  minorile»,  nell'ambito
della missione «Giustizia» dello stato di  previsione  del  Ministero
della giustizia per l'anno finanziario 2014.