Art. 7 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
                della ricerca e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2014,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i  fondi  iscritti
nella parte corrente e nel conto capitale  del  programma  «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,  tra  i
capitoli  «Somma  da  assegnare  per   il   pagamento   della   mensa
scolastica», nonche'  tra  i  capitoli  relativi  al  «Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario  2014,  e'  comprensiva  della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro,  a  favore
dell'Istituto di  biologia  cellulare  per  attivita'  internazionale
afferente all'area di Monterotondo. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
affluite  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   in   relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  al  pertinente
programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di  cassa,  tra  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
progetti per la ricerca. 
 
          Note all'art. 7: 
              Comma 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          17  giugno  1996,  n.  321  (Disposizioni  urgenti  per  le
          attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 1996, n. 421: 
              "9.Cooperazione aerospaziale. 
              1. 
              2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
          dell'ASI  e  del  CIRA,  in   una   strategia   complessiva
          aeronautica e spaziale compatibile  con  la  pianificazione
          strategica  pluriennale  dell'ASI,  il  Governo   assumera'
          provvedimenti idonei  a  realizzare  una  migliore  e  piu'
          efficiente  utilizzazione  delle   strutture   di   ricerca
          pubbliche del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di  cui
          all'art.1, comma 1, dellaL. 31  maggio  1995,  n.  233,  e'
          prorogato fino alla costituzione degli organi  dell'ASI,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 
              3.  La  parte  annuale  di  risorse  eventualmente  non
          utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le  finalita'
          di cui allalegge 14 febbraio 1991, n. 46, e'  destinata  al
          perseguimento degli obiettivi di cui  allalegge  16  maggio
          1989, n.  184,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e  le
          modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del  tesoro
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.".