Art. 12 Obblighi del titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore 1. I titolari dei contatori dell'acqua e di contatori di calore soggetti all'obbligo della verificazione periodica: a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'articolo 13, comma 2, del contatore dell'acqua e del contatore di calore, indicandone l'eventuale uso temporaneo; b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori dell'acqua e contatori di calore, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II; c) mantengono l'integrita' dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; d) curano l'integrita' dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.