Art. 4 Criteri per la verificazione periodica 1. La periodicita' della verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore e' riportata nell'allegato I. 2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML. 3. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti negli allegati MI-001 e MI-004. 4. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il contatore dell'acqua o il contatore di calore, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato II. 5. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore che e' stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati. 6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi: a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica; b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o di controlli casuali. 7. Nel caso di strumenti gia' in uso, il libretto metrologico di cui al comma 4 e' fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'allegato MI-001, si veda la nota all'art. 1. - Per i riferimenti all'allegato MI-004, si veda la nota all'art. 1.