Art. 4 
 
 
               Criteri per la verificazione periodica 
 
  1. La periodicita'  della  verificazione  periodica  dei  contatori
dell'acqua e dei contatori di calore e' riportata nell'allegato I. 
  2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione  periodica
dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli
fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza  della  stessa
tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o
Raccomandazione OIML. 
  3.  Nei  casi  in   cui   le   pertinenti   norme   armonizzate   o
Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le  verifiche
sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede  di
verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti  negli  allegati
MI-001 e MI-004. 
  4. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che
esegue  per  la  prima  volta  la  verificazione  periodica  dota  il
contatore dell'acqua o il contatore di calore,  senza  onere  per  il
titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su  supporto
informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato II. 
  5. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore  di  calore
che e' stato sottoposto alla  verificazione  periodica  esibisce,  su
richiesta degli incaricati dei controlli metrologici  successivi,  il
relativo libretto metrologico o la stampa  dal  supporto  elettronico
dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati. 
  6.  Nell'allegato  III  sono  riportati  i   disegni   cui   devono
conformarsi: 
  a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
positivo della verificazione periodica; 
  b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
negativo della verificazione periodica o di controlli casuali. 
  7. Nel caso di strumenti gia' in uso, il  libretto  metrologico  di
cui al comma 4 e' fornito da chi effettua la verificazione  periodica
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti all'allegato  MI-001,  si  veda  la
          nota all'art. 1. 
              - Per i riferimenti all'allegato  MI-004,  si  veda  la
          nota all'art. 1.