Art. 2. 
 
L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni  vitalizi
da trasferire al Fondo sociale gestito dall'INPS  e'  determinato  in
relazione all'eta' del titolare e all'importo dell'assegno,  riferiti
alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso  delle  tariffe  indicate
nell'articolo precedente. 
Ai fini predetti, l'importo dell'assegno vitalizio e' considerato  al
netto delle ritenute  operate  a  norma  di  legge  per  l'assistenza
sanitaria. 
L'ammontare della riserva matematica da trasferire al  Fondo  sociale
per  ciascun  assegno  vitalizio  e'  determinato  dal  prodotto  tra
l'importo annuo dell'assegno, calcolato secondo le modalita'  di  cui
al precedente comma, ed il  coefficiente  attuariale  individuato  in
relazione allo status del titolare medesimo. 
Dall'ammontare delle riserve  matematiche,  come  sopra  determinate,
verra' detratto dagli enti previdenziali  di  cui  all'art.  6  della
legge 29 aprile 1976, n. 177,  l'importo  complessivo  degli  assegni
vitalizi corrisposti successivamente al 31 dicembre 1975. 
Gli  eventuali  oneri  per  l'assistenza  sanitaria,  sostenuti,   in
applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 marzo  1980,
n. 75, dalle gestioni previdenziali erogatrici degli assegni vitalizi
nel periodo dal 1° gennaio 1976 alla  data  del  trasferimento  delle
relative partite all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
sono posti a carico del fondo sociale.