Art. 2. L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire al Fondo sociale gestito dall'INPS e' determinato in relazione all'eta' del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe indicate nell'articolo precedente. Ai fini predetti, l'importo dell'assegno vitalizio e' considerato al netto delle ritenute operate a norma di legge per l'assistenza sanitaria. L'ammontare della riserva matematica da trasferire al Fondo sociale per ciascun assegno vitalizio e' determinato dal prodotto tra l'importo annuo dell'assegno, calcolato secondo le modalita' di cui al precedente comma, ed il coefficiente attuariale individuato in relazione allo status del titolare medesimo. Dall'ammontare delle riserve matematiche, come sopra determinate, verra' detratto dagli enti previdenziali di cui all'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'importo complessivo degli assegni vitalizi corrisposti successivamente al 31 dicembre 1975. Gli eventuali oneri per l'assistenza sanitaria, sostenuti, in applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75, dalle gestioni previdenziali erogatrici degli assegni vitalizi nel periodo dal 1° gennaio 1976 alla data del trasferimento delle relative partite all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono posti a carico del fondo sociale.